Art. 7 
                 Messa in circolazione del prodotto 
 
  1. Il prodotto e'  messo  in  circolazione  quando  sia  consegnato
all'acquirente, all'utilizzatore, o a un ausiliario di questi,  anche
in visione o in prova. 
  2. La messa in circolazione avviene anche mediante la  consegna  al
vettore  o  allo   spedizioniere   per   l'invio   all'acquirente   o
all'utilizzatore. 
  3. La responsabilita' non e' esclusa se la  messa  in  circolazione
dipende da vendita forzata, salvo che  il  debitore  abbia  segnalato
specificamente  il  difetto  con  dichiarazione  resa   all'ufficiale
giudiziario all'atto  del  pignoramento  o  con  atto  notificato  al
creditore procedente e depositato presso la cancelleria  del  giudice
dell'esecuzione entro quindici giorni dal pignoramento stesso.