Art. 8 
                                Prova 
 
  1.  Il  danneggiato  deve  provare  il  danno,  il  difetto  e   la
connessione causale tra difetto e danno. 
  2. Il produttore deve provare i  fatti  che  possono  escludere  la
responsabilita'  secondo  le  disposizioni  dell'art.  6.   Ai   fini
dell'esclusione da responsabilita' prevista nell'art. 6, lettera  b),
e' sufficiente dimostrare che, tenuto  conto  delle  circostanze,  e'
probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in  cui  il
prodotto e' stato messo in circolazione. 
  3. Se appare verosimile che  il  danno  sia  stato  causato  da  un
difetto del prodotto, il giudice puo' ordinare  che  le  spese  della
consulenza tecnica siano anticipate dal produttore.