Art. 8 Prova 1. Il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno. 2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilita' secondo le disposizioni dell'art. 6. Ai fini dell'esclusione da responsabilita' prevista nell'art. 6, lettera b), e' sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, e' probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto e' stato messo in circolazione. 3. Se appare verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto, il giudice puo' ordinare che le spese della consulenza tecnica siano anticipate dal produttore.