Art. 9 
                     Pluralita' di responsabili 
 
  1. Se piu' persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono
obbligate in solido al risarcimento. 
  2. Colui che ha risarcito il danno ha  regresso  contro  gli  altri
nella misura determinata dalle dimensioni del  rischio  riferibile  a
ciascuno, dalla gravita' delle eventuali colpe e dalla entita'  delle
conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione  avviene
in parti uguali.