(Accordo-art. 2)
                              Articolo 2 
                    Campo d'applicazione personale 
1. Il presente Accordo si  applica  ad  un  cittadino  di  una  Parte
Contraente che entra nel territorio dell'altra Parte Contraente: 
a) nel caso di una persona che entri: 
i) nel territorio australiano, a condizione che abbia il permesso  di
soggiornarvi per un periodo non superiore ai 6 mesi; 
ii) nel territorio italiano, a condizione che abbia  l'intenzione  di
soggiornarvi per un periodo non superiore ai 6 mesi dal momento 
dell'entrata in tale territorio; oppure 
b)  quale  capo  o  membro  del  personale  di   una   rappresentanza
diplomatica o  consolare  istituita  dalla  prima  Parte  Contraente,
oppure quale membro della famiglia di tale persona, purche'  sia  con
essa convivente. 
2. L'assistenza sanitaria dovuta  alle  summenzionate  persone  sara'
prestata in base alle disposizioni dell'articolo 4. 
3. Il presente Accordo non si applica ad un cittadino  di  una  Parte
Contraente che entri nel territorio dell'altra Parte Contraente  allo
scopo specifico di richiedere assistenza sanitaria, a meno  che  tale
persona sia membro dell'equipaggio o passeggero di qualsivoglia nave,
battello o aeromobile, diretto a, o in partenza da, o dirottato verso
il territorio dell'altra Parte Contraente e la necessita' di cui  sia
sorta nel corso del viaggio o del volo.