1. La bollatura deve essere effettuata in modo che a timbro ovale definito dall'allegato I, capitolo IX, punto 40, alla legge 29 novembre 1971, n. 1073, si sovrapponga una croce obliqua composta da due segmenti perpendicolari intersecantisi al centro del timbro, facendo in modo che le indicazioni del timbro restino leggibili. 2. Le stampigliature di cui al punto 1 possono essere effettuate anche con un unico timbro di forma ovale, di 6,5 cm di larghezza e 4,5 cm di altezza; su di esso devono figurare, perfettamente leggibili, le seguenti indicazioni: a) nella parte superiore il nome del Paese speditore, in lettere maiuscole; b) al centro, il numero di riconoscimento veterinario del macello; c) nella parte inferiore una delle sigle CEE, EWG, EF, EEC, EEG; d) due segmenti perpendicolari attraversanti obliquamente il bollo e intersecantisi al suo centro, disposti in modo da permettere la lettura delle indicazioni. 3. I caratteri devono avere un'altezza di 0,8 cm per le lettere e di 1 cm per le cifre.