Art. 10.
                Art. 7, paragrafo 4, della direttiva
  1.  In sede di acquisto di apparecchiature terminali contemplate da
specifiche  comuni  di conformita', i gestori dei servizi pubblici di
telecomunicazioni   adottano  capitolati  tecnici  conformi  a  dette
specifiche, ad eccezione dei seguenti casi:
    a)   quando   l'apparecchiatura   e'   destinata   a   sostituire
apparecchiature   collegate   alla  rete  prima  dell'adozione  della
specifica   comune  di  conformita'  e  quando  tali  apparecchiature
rispondono  alla  stessa  specifica  tecnica dell'apparecchiatura che
sostituiscono; oppure quando, durante un periodo di transizione tra i
due  sistemi,  riconosciuto come necessario e definito nell'ambito di
una  NET, si manifesti l'esigenza di aggiungere un numero limitato di
apparecchiature  rispondenti  alla  specifica  del  primo sistema. In
entrambi  i casi, l'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, cui
deve  essere  data  preventiva  notizia del ricorso alla deroga e del
numero  di  apparecchiature  interessate  da  parte  dei  gestori dei
servizi   pubblici   di   telecomunicazioni,  trasmette  le  medesime
informazioni  alla commissione delle Comunita' europee ed al comitato
di cui all'art. 5, comma 1;
    b)  qualora  una  consultazione  accurata  del mercato - la quale
comprenda  una  ricerca  effettuata anche tramite pubblicazione nella
"Gazzetta  Ufficiale"  delle  Comunita'  europee  -  dimostri che non
esiste   un'offerta  a  condizioni  economiche  accettabili  per  una
apparecchiatura   terminale   conforme   alle  specifiche  comuni  di
conformita'. In tal caso, sulla base di una assoluta necessita' e per
un  periodo  limitato  di  tempo,  i  gestori dei servizi pubblici di
telecomunicazioni   possono   applicare   soltanto  una  parte  delle
caratteristiche fissate nelle specifiche comuni di conformita';
    c)  L'ispettorato  generale  delle  telecomunicazioni,  cui  deve
essere  data preventiva notizia del ricorso alla deroga e del periodo
di  efficacia della deroga stessa, trasmette le medesime informazioni
alla  commissione  delle  Comunita' europee, precisando le divergenze
tra   il  capitolato  tecnico  adottato  e  la  specifica  comune  di
conformita'.
  2.  Qualora  la  commissione  delle  Comunita'  europee  non  abbia
richiesto   alla   CEPT  una  revisione  della  specifica  comune  di
conformita',  la  deroga adottata dai gestori dei servizi pubblici di
telecomunicazioni  scade  quando  un  altro  Stato membro presenti al
comitato di cui all'art. 5, comma 1, la prova che una apparecchiatura
terminale,  rispondente  alla stessa specifica comune di conformita',
sia  stata  collegata  alla sua rete pubblica di telecomunicazioni in
condizioni commerciali normali.
  3.  Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'Ispettorato generale
delle   telecomunicazioni   puo'   chiedere  alla  commissione  delle
Comunita'   europee  una  proroga  della  deroga,  quando  sussistano
condizioni  tecniche ed economiche nazionali sufficientemente diverse
da  quelle  dell'altro  Stato membro, tali da giustificare la proroga
stessa.
  4.  Nel  caso  di  deroga  ad  una  specifica comune di conformita'
adottata  da  altri Paesi membri, il medesimo Ispettorato comunica al
comitato  di cui all'art. 5, comma 1, la prova che un'apparecchiatura
terminale  rispondente a detta specifica e' stata collegata alla rete
pubblica  di  telecomunicazioni  nazionali  in condizioni commerciali
normali.