Art. 11. Art. 8 della direttiva 1. L'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, previo esame da parte dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni della specifica comune di conformita' e del risultato delle prove eseguite da laboratori accreditati in altri Stati membri, puo' soprassedere al riconoscimento di un certificato di conformita' rilasciato ai fini dell'omologazione in uno dei casi seguenti: a) qualora constati lacune nell'applicazione della specifica comune di conformita'; b) qualora constati che la stessa specifica comune di conformita' non risponde alle esigenze essenziali cui dovrebbe rispondere. In entrambi i casi, lo stesso Ispettorato, sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, informa immediatamente la commissione delle Comunita' europee e gli altri Stati membri, precisando i motivi della propria decisione. 2. Quando la decisione riguarda la protezione degli utenti di una apparecchiatura terminale dall'elettricita', si applicano le procedure di cui all'art. 9 della direttiva n. 73/23/CEE del 19 febbraio 1973, attuata con legge 18 ottobre 1977, n. 791. 3. I rimborsi per le spese sostenute dalla commissione delle Comunita' europee per le prove supplementari che abbiano condotto alla emissione di un parere contrario alla decisione dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni di soprassedere, nella ipotesi di cui alla lettera a) del precedente comma 1, al riconoscimento di un certificato di conformita' sono a carico del bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. 4. L'Ispettorato generale delle telecomunicazioni concorda con la suddetta commissione le modalita' del rimborso. 5. Qualora, previ i necessari accertamenti, risulti che un'apparecchiatura terminale gia' omologata non soddisfi una o piu' esigenze essenziali, l'Ispettorato generale delle telecomunicazioni puo' dichiarare nulla l'omologazione rilasciata. In tal caso l'ispettorato avvia immediatamente le procedure di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
Nota all'art. 11: Il testo dell'art. 9 della direttiva n.73/23/CEE (per il titolo si veda la nota all'art. 3) e' il seguente: "Art. 9. - 1. Se per motivi di sicurezza uno Stato membro vieta l'immissione sul mercato od ostacola la libera circolazione di materiale elettrico, ne informa immediatamente gli altri Stati membri interessati e la Commissione, indicando i motivi della decisione e precisando in particolare: - se la non conformita' all'art. 2 risulti da una lacuna delle norme armonizzate di cui all'art. 5, delle disposizioni di cui all'art. 6 o delle norme di cui all'art. 7; - se la non conformita' risulti dalla cattiva applicazione di dette norme o pubblicazioni o dalla mancata osservanza della regola dell'arte di cui all'art. 2. 2. Se altri Stati membri muovono obiezioni alla decisione di cui al paragrafo 1, la Commissione procede senza indugio ad una consultazione degli Stati membri interessati. 3. Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data dell'informazione di cui al paragrafo 1, ove non sia stato possibile raggiungere un accordo, la Commissione sente il parere di uno degli organismi notificati conformemente alla procedura prevista all'art. 11, che abbia sede fuori dal territorio degli Stati membri interessati e non sia intervenuto nel quadro della procedura prevista all'art. 8. Nel parere viene precisato in che misura non sono rispettate le disposizioni dell'art. 2. 4. La Commissione comunica il parere dell'organismo a tutti gli Stati membri che, entro il termine di un mese, possono trasmettere le proprie osservazioni alla Commissione. Contemporaneamente la Commissione prende conoscenza delle osservazioni delle parti interessate a proposito del summenzionato parere. 5. Dopo aver preso conoscenza di tali osservazioni, la Commissione formula eventualmente le raccomandazioni o i pareri adeguati".