Art. 11.
                       Art. 8 della direttiva
  1.  L'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, previo esame da
parte  dell'Istituto  superiore delle poste e delle telecomunicazioni
della  specifica  comune  di  conformita' e del risultato delle prove
eseguite  da  laboratori  accreditati  in  altri  Stati  membri, puo'
soprassedere  al  riconoscimento  di  un  certificato  di conformita'
rilasciato ai fini dell'omologazione in uno dei casi seguenti:
    a)  qualora  constati  lacune  nell'applicazione  della specifica
comune di conformita';
    b) qualora constati che la stessa specifica comune di conformita'
non risponde alle esigenze essenziali cui dovrebbe rispondere.
  In  entrambi  i  casi,  lo stesso Ispettorato, sentito il Ministero
dell'industria,    del    commercio   e   dell'artigianato,   informa
immediatamente  la  commissione  delle  Comunita' europee e gli altri
Stati membri, precisando i motivi della propria decisione.
  2.  Quando  la decisione riguarda la protezione degli utenti di una
apparecchiatura   terminale   dall'elettricita',   si   applicano  le
procedure  di  cui  all'art.  9  della  direttiva n. 73/23/CEE del 19
febbraio 1973, attuata con legge 18 ottobre 1977, n. 791.
  3.  I  rimborsi  per  le  spese  sostenute  dalla commissione delle
Comunita'  europee  per  le  prove supplementari che abbiano condotto
alla emissione di un parere contrario alla decisione dell'Ispettorato
generale  delle  telecomunicazioni  di soprassedere, nella ipotesi di
cui  alla  lettera a) del precedente comma 1, al riconoscimento di un
certificato    di    conformita'   sono   a   carico   del   bilancio
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
  4.  L'Ispettorato  generale delle telecomunicazioni concorda con la
suddetta commissione le modalita' del rimborso.
  5.   Qualora,   previ   i   necessari   accertamenti,  risulti  che
un'apparecchiatura  terminale  gia' omologata non soddisfi una o piu'
esigenze  essenziali,  l'Ispettorato generale delle telecomunicazioni
puo'   dichiarare   nulla  l'omologazione  rilasciata.  In  tal  caso
l'ispettorato avvia immediatamente le procedure di cui ai commi 1 e 2
del presente articolo.
 
           Nota all'art. 11:
             Il testo dell'art. 9 della direttiva n.73/23/CEE (per il
          titolo si veda la nota all'art. 3) e' il seguente:
             "Art.  9.  -  1.  Se  per  motivi di sicurezza uno Stato
          membro vieta l'immissione sul mercato od ostacola la libera
          circolazione    di    materiale   elettrico,   ne   informa
          immediatamente gli altri  Stati  membri  interessati  e  la
          Commissione,   indicando   i   motivi   della  decisione  e
          precisando in particolare:
              -  se  la  non  conformita'  all'art.  2 risulti da una
          lacuna delle norme armonizzate di  cui  all'art.  5,  delle
          disposizioni  di  cui  all'art.  6  o  delle  norme  di cui
          all'art. 7;
              -   se   la   non  conformita'  risulti  dalla  cattiva
          applicazione di dette norme o pubblicazioni o dalla mancata
          osservanza della regola dell'arte di cui all'art. 2.
             2.   Se   altri  Stati  membri  muovono  obiezioni  alla
          decisione di cui al paragrafo  1,  la  Commissione  procede
          senza  indugio  ad  una  consultazione  degli  Stati membri
          interessati.
             3.  Entro  un termine di tre mesi a decorrere dalla data
          dell'informazione di cui al paragrafo 1, ove non sia  stato
          possibile  raggiungere  un accordo, la Commissione sente il
          parere di uno degli organismi notificati conformemente alla
          procedura  prevista  all'art.  11, che abbia sede fuori dal
          territorio  degli  Stati  membri  interessati  e  non   sia
          intervenuto nel quadro della procedura prevista all'art. 8.
          Nel  parere  viene  precisato  in  che  misura   non   sono
          rispettate le disposizioni dell'art. 2.
             4.  La  Commissione  comunica il parere dell'organismo a
          tutti gli Stati membri che, entro il termine  di  un  mese,
          possono    trasmettere   le   proprie   osservazioni   alla
          Commissione.  Contemporaneamente  la   Commissione   prende
          conoscenza  delle  osservazioni  delle  parti interessate a
          proposito del summenzionato parere.
             5.  Dopo  aver preso conoscenza di tali osservazioni, la
          Commissione formula eventualmente le  raccomandazioni  o  i
          pareri adeguati".