Art. 2.
                       Art. 1 della direttiva
  Nelle  procedure  di rilascio dei certificati di omologazione delle
apparecchiature   terminali   di   telecomunicazioni,   l'Ispettorato
generale  delle  telecomunicazioni si basa sui certificati rilasciati
dagli  organismi  competenti  nei  casi  e con le modalita' stabiliti
dalla  direttiva  del Consiglio della CEE n. 86/361/CEE del 24 luglio
1986   ed   attestanti  che  le  stesse  apparecchiature  sono  state
sottoposte  all'esecuzione delle prescritte prove di conformita' alle
specifiche comuni di conformita' in vigore alla data del rilascio.
  Il  rilascio del certificato di omologazione, che e' effettuato con
atto  del  capo dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, e'
subordinato all'osservanza delle disposizioni del presente decreto e,
per  quanto  in esso non previsto, delle norme della direttiva di cui
al primo comma.