Art. 2. Art. 1 della direttiva Nelle procedure di rilascio dei certificati di omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, l'Ispettorato generale delle telecomunicazioni si basa sui certificati rilasciati dagli organismi competenti nei casi e con le modalita' stabiliti dalla direttiva del Consiglio della CEE n. 86/361/CEE del 24 luglio 1986 ed attestanti che le stesse apparecchiature sono state sottoposte all'esecuzione delle prescritte prove di conformita' alle specifiche comuni di conformita' in vigore alla data del rilascio. Il rilascio del certificato di omologazione, che e' effettuato con atto del capo dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, e' subordinato all'osservanza delle disposizioni del presente decreto e, per quanto in esso non previsto, delle norme della direttiva di cui al primo comma.