Art. 4.
                       Art. 3 della direttiva
  1.  Le eventuali integrazioni dell'elenco delle esigenze essenziali
di  cui  al  n. 16) dell'art. 3, nonche' le eventuali precisazioni di
dette  esigenze  per  talune  categorie  di  prodotti, deliberate dal
Consiglio delle Comunita' europee su proposta della commissione, sono
attuate    con   decreto   del   Ministro   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni  di  concerto  con  il Ministro dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato,  ai sensi dell'art. 20 della legge 16
aprile 1987, n. 183.