Art. 4. Art. 3 della direttiva 1. Le eventuali integrazioni dell'elenco delle esigenze essenziali di cui al n. 16) dell'art. 3, nonche' le eventuali precisazioni di dette esigenze per talune categorie di prodotti, deliberate dal Consiglio delle Comunita' europee su proposta della commissione, sono attuate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.