Art. 6.
            Articoli 6 e 7, paragrafo 3, della direttiva
  1.   Ai   fini   del   presente   decreto,   le  norme  europee  di
telecomunicazioni  (NET)  sono  equivalenti alle specifiche comuni di
conformita'.
  2.  Salvo  i  casi  di  cui  al  successivo  art. 11, l'Ispettorato
generale  delle  telecomunicazioni  non  fa  procedere  a nuove prove
qualora,  per  un  determinato  tipo  di apparecchiatura terminale, i
risultati  delle  prove effettuate dai laboratori accreditati abbiano
dato  luogo  al  rilascio  di  un  certificato  di  conformita'  alla
corrispondente  specifica  comune  di  conformita'  o alla NET, i cui
riferimenti  siano  stati pubblicati nella "Gazzetta Ufficiale" delle
Comunita' europee.
  3.  Il  certificato  di  conformita',  rilasciato  dal  laboratorio
accreditato  che  ha  proceduto alle prove, deve essere corredato dei
dati  risultanti  dalle  misure  eseguite  nel  corso  delle prove di
conformita',  delle  informazioni  necessarie  per  identificare  con
precisione  l'apparecchiatura  terminale  sottoposta  a  dette prove,
nonche'   dell'indicazione   precisa   della   specifica   comune  di
conformita'  o  della parte di detta specifica che e' servita di base
alle prove.
  4.   Il   certificato   di  conformita'  e'  riconosciuto  ai  fini
dell'omologazione dell'apparecchiatura terminale considerata.
  5.   Le  specifiche  comuni  di  conformita'  sono  utilizzate  per
qualsiasi    verifica    necessaria    ai    fini   dell'omologazione
dell'apparecchiatura terminale considerata.