Art. 6. Articoli 6 e 7, paragrafo 3, della direttiva 1. Ai fini del presente decreto, le norme europee di telecomunicazioni (NET) sono equivalenti alle specifiche comuni di conformita'. 2. Salvo i casi di cui al successivo art. 11, l'Ispettorato generale delle telecomunicazioni non fa procedere a nuove prove qualora, per un determinato tipo di apparecchiatura terminale, i risultati delle prove effettuate dai laboratori accreditati abbiano dato luogo al rilascio di un certificato di conformita' alla corrispondente specifica comune di conformita' o alla NET, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee. 3. Il certificato di conformita', rilasciato dal laboratorio accreditato che ha proceduto alle prove, deve essere corredato dei dati risultanti dalle misure eseguite nel corso delle prove di conformita', delle informazioni necessarie per identificare con precisione l'apparecchiatura terminale sottoposta a dette prove, nonche' dell'indicazione precisa della specifica comune di conformita' o della parte di detta specifica che e' servita di base alle prove. 4. Il certificato di conformita' e' riconosciuto ai fini dell'omologazione dell'apparecchiatura terminale considerata. 5. Le specifiche comuni di conformita' sono utilizzate per qualsiasi verifica necessaria ai fini dell'omologazione dell'apparecchiatura terminale considerata.