Art. 9. Art. 7, paragrafo 2, della direttiva 1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni nomina un'apposita commissione tecnica, di cui fa parte almeno un rappresentante dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, con il compito di accertare la rispondenza dei laboratori di prova al sistema di accreditamento fissato dalla CEPT, tenendo conto anche delle pertinenti guide UNI-CEI e/o ISO-IEC. Sentito il parere della commissione, il Ministro accredita, con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, detti laboratori come competenti a verificare la conformita' delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni alle specifiche comuni di conformita'. Sulla base del rapporto concernente le verifiche effettuate da detti laboratori l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni rilascia il relativo certificato di conformita' alle specifiche comuni di conformita'. 2. Le domande per l'accreditamento dei laboratori di prova vanno indirizzate all'Ispettorato generale delle telecomunicazioni. 3. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni comunica alla commissione delle Comunita' europee l'elenco dei laboratori accreditati e trasmette annualmente alla medesima commissione una relazione predisposta dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, sulle attivita' svolte dai laboratori nella materia oggetto del presente decreto. Gli elenchi e la relazione sono inviati, per informazione, al comitato di cui all'art. 5, comma 1. Le domande intese ad ottenere la verifica ed il certificato di cui al primo comma vanno rivolte al competente laboratorio accreditato, dandone comunicazione all'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.