Art. 9.
                Art. 7, paragrafo 2, della direttiva
  1.  Il  Ministro  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  nomina
un'apposita   commissione   tecnica,   di  cui  fa  parte  almeno  un
rappresentante   dell'Istituto   superiore   delle   poste   e  delle
telecomunicazioni,  con  il  compito  di accertare la rispondenza dei
laboratori  di prova al sistema di accreditamento fissato dalla CEPT,
tenendo  conto  anche  delle  pertinenti  guide  UNI-CEI e/o ISO-IEC.
Sentito  il  parere  della  commissione,  il  Ministro accredita, con
proprio  decreto,  da  pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, detti laboratori come competenti a verificare la
conformita' delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni alle
specifiche comuni di conformita'. Sulla base del rapporto concernente
le  verifiche  effettuate  da  detti  laboratori l'Istituto superiore
delle   poste   e   delle   telecomunicazioni  rilascia  il  relativo
certificato di conformita' alle specifiche comuni di conformita'.
  2.  Le  domande  per l'accreditamento dei laboratori di prova vanno
indirizzate all'Ispettorato generale delle telecomunicazioni.
  3.  Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni comunica alla
commissione   delle   Comunita'   europee   l'elenco  dei  laboratori
accreditati  e  trasmette  annualmente  alla medesima commissione una
relazione  predisposta  dall'Istituto  superiore  delle poste e delle
telecomunicazioni,   sulle  attivita'  svolte  dai  laboratori  nella
materia oggetto del presente decreto.
  Gli  elenchi  e  la  relazione  sono  inviati, per informazione, al
comitato di cui all'art. 5, comma 1.
  Le  domande intese ad ottenere la verifica ed il certificato di cui
al  primo  comma vanno rivolte al competente laboratorio accreditato,
dandone  comunicazione  all'Istituto  superiore  delle  poste e delle
telecomunicazioni.