Art. 2.
  1.  Il fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183,
assume   la   configurazione    di    "Ispettorato    generale    per
l'amministrazione  del  fondo  di  rotazione  per  l'attuazione delle
politiche comunitarie". Esso svolge le funzioni di cui agli  articoli
5 e seguenti della legge 16 aprile 1987, n. 183.
  2.  Al  predetto  Ispettorato generale, anche in relazione a quanto
disposto dal comma 2 dell'art. 8 della  predetta  legge  n.  183,  e'
preposto  un  dirigente  generale  di livello C del ruolo dei servizi
centrali della  Ragioneria  generale  dello  Stato  con  funzioni  di
ispettore  generale  capo.  Al  dirigente  superiore  e  ai due primi
dirigenti di  cui  allo  stesso  art.  8  della  legge  n.  183  sono
attribuite,  rispettivamente,  le  funzioni  di  capo  servizio  e di
direttore di divisione.
  3.  Con  decreto  del Ministro del tesoro potranno essere apportate
integrazioni alla struttura organizzativa  del  fondo  di  rotazione,
come  determinata  con  il regolamento di cui all'art. 8 della stessa
legge n. 183, in relazione ad esigenze di  accorpamento  di  funzioni
omogenee   attualmente   svolte   dagli  ispettorati  generali  della
Ragioneria generale dello Stato.
 
          Nota all'art. 2:
             Si  riportano, qui di seguito, i testi degli articoli 5,
          6, 7 e 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183:
             "Art.  5  (Fondo  di  rotazione).  -  1.  E'  istituito,
          nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria  generale
          dello  Stato,  un  fondo  di  rotazione con amministrazione
          autonoma e gestione fuori bilancio, ai  sensi  dell'art.  9
          della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
             2.  Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
          un apposito conto corrente infruttifero, aperto  presso  la
          tesoreria  centrale  dello  Stato denominato "Ministero del
          tesoro  -  fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
          politiche comunitarie", nel quale sono versate:
               a)  le  disponibilita'  residue  del fondo di cui alla
          legge 3  ottobre  1977,  n.  863,  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1;
               b)  le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore del'Italia;
               c)  le  somme  da  individuare  annualmente in sede di
          legge  finanziaria,  sulla  base  delle   indicazioni   del
          comitato  interministeriale per la programmazione economica
          (CIPE) ai sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  lettera  c),
          nell'ambito   delle   autorizzazioni  di  spesa  recate  da
          disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di  quelle
          previste dalle norme comunitarie da attuare;
               d)  le  somme  annualmente determinate con la legge di
          approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei  dati
          di cui all'articolo 7.
             3.  Restano  salvi  i  rapporti  finanziari direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e  dagli  organismi  di  cui all'articolo 2 del decreto del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre 1975, n. 748".
             "Art.  6  (Erogazioni  del  fondo).  -  1.  Il  fondo di
          rotazione  di  cui  all'articolo  5,  su  richiesta   delle
          competenti   amministrazioni   e  nei  limiti  delle  quote
          indicate dal  CIPE  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,
          lettera  c),  eroga  alle amministrazioni pubbliche ed agli
          operatori  pubblici  e  privati  interessati  la  quota  di
          finanziamento   a  carico  del  bilancio  dello  Stato  per
          l'attuazione dei programmi di politica comunitaria  e  puo'
          altresi'   concedere  ai  soggetti  titolari  dei  progetti
          compresi nei programmi medesimi, che ne facciano  richiesta
          nei  modi stabiliti dal regolamento, anticipazioni a fronte
          dei  contributi  spettanti  a  carico  del  bilancio  delle
          Comunita' europee.
             2. L'insieme della quota e della anticipazione di cui al
          comma 1, erogato a ciascun operatore  pubblico  o  privato,
          non   puo'   superare   il   90   per   cento   di   quanto
          complessivamente spettante a titolo di contributi nazionali
          e  comunitari.  Al  relativo saldo a conguaglio il fondo di
          rotazione provvede a seguito della certificazione, da parte
          dell'amministrazione  competente,  dell'avvenuta attuazione
          del progetto. Sulle anticipazioni di  cui  al  comma  1  e'
          trattenuto l'interesse del 5 per cento sino alla data della
          certificazione sopraindicata.
             3.  In  caso  di  mancata  attuazione  del  progetto nel
          termine  da  esso  previsto,  o  espressamente   prorogato,
          l'amministrazione  competente  e'  tenuta  a  provvedere al
          recupero ed alla restituzione al fondo di  rotazione  delle
          somme  erogate  e  anticipate  con  la  maggiorazione di un
          importo pari al tasso ufficiale di  sconto  in  vigore  nel
          periodo  intercorso  tra la data della erogazione e la data
          del  recupero,  nonche'  delle  eventuali   penalita'.   Al
          recupero  si  applicano le norme vigenti per la riscossione
          esattoriale delle imposte dirette dello Stato.
             4. Restano salve le attribuzioni delle amministrazioni e
          degli organismi di  cui  all'articolo  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre 1975, n.  748".
             "Art.  7  (Informazione  finaziaria).  -  1. Il fondo di
          rotazione, di cui all'articolo 5, assicura la raccolta e la
          elaborazione   dei  dati  contabili  concernenti  i  flussi
          finanziari delle Comunita' europee riguardanti  l'Italia  e
          quelli nazionali ad essi collegati.
             2.  Per  le  finalita'  di cui al comma 1 affluiscono al
          fondo di rotazione, a cura della rappresentanza  permanente
          di  Italia  presso  le  Comunita'  europee  e  di  tutte le
          amministrazioni ed enti interessati, i dati ed  ogni  altro
          utile  elemento  relativo ai flussi finanziari, di cui allo
          stesso comma 1.
             3.  Al  fondo  di  rotazione sono altresi' comunicati, a
          cura di tutte le amministrazioni statali, regionali e delle
          province    autonome,   competenti   all'attuazione   delle
          politiche   comunitarie,   gli   elementi   relativi   alle
          provvidenze   comunitarie  ed  a  quelle  interne  ad  esse
          collegate, distintamente per ciascuno dei fondi  comunitari
          cui  fanno  capo,  con indicazione delle azioni finanziate,
          dei destinatari, dello stato dei progetti e di  ogni  altra
          utile notizia.
             4.  Le  modalita'  per l'espletamento delle procedure di
          raccolta e di elaborazione dei dati saranno rese note  alle
          amministrazioni  ed  agli  enti  interessati  dal  fondo di
          rotazione,  che  curera'  all'occorrenza  ogni  iniziativa,
          anche  presso  la  Commissione delle Comunita' europee, per
          acquisire le ulteriori notizie ritenute necessarie.
             5.  Il  Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
          per il coordinamento delle politiche comunitarie,  pubblica
          ogni  due  mesi  un  bollettino  del  fondo  di  rotazione,
          contenente l'ammontare e  la  provenienza  dei  fondi  e  i
          finanziamenti erogati".
             "Art. 8 (Regolamento del fondo di rotazione). - 1. Entro
          tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge  sara'
          emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del
          Ministro  del  tesoro, di concerto con il Ministro delegato
          per  il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie,   il
          regolamento  del  fondo di rotazione di cui all'articolo 5,
          per la determinazione, secondo criteri di efficienza, della
          sua    struttura    organizzativa    e    delle   procedure
          amministrative concernenti le distinte sezioni  finanziaria
          e conoscitiva.
             2.  Al  fondo di rotazione e' preposto, per la durata di
          cinque anni prorogabile una sola volta fino a  dieci  anni,
          un   funzionario   con   qualifica  di  dirigente  generale
          appartenente al ruolo dei servizi  centrali  del  Ministero
          del  tesoro - Ragioneria generale dello Stato, nominato dal
          Ministro  del  tesoro  e  collocato  fuori   ruolo.   Detto
          funzionario  e'  coadiuvato  da un dirigente superiore e da
          due primi dirigenti, anch'essi appartenenti  al  ruolo  dei
          servizi  centrali  del  Ministero  del  tesoro - Ragioneria
          generale dello Stato.
             3.   Sono   apportate  le  necessarie  variazioni  nelle
          funzioni indicate al quadro 1 della tabella 7  allegata  al
          decreto  del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
          748.
             4.  E'  destinato  al  fondo  di rotazione personale non
          dirigenziale della  Ragioneria  generale  dello  Stato  nei
          limiti  dell'organico  determinato col decreto indicato nel
          comma 1. In non piu' del 50 per cento  dei  posti  previsti
          per   tale   organico   puo'  essere  utilizzato  personale
          comandato da altre amministrazioni statali interessate".