Art. 5.
  1. Il primo comma dell'art. 16 della legge 26 luglio 1939, n. 1037,
e' sostituito dal seguente:
  "I  direttori  capi  delle singole ragionerie delle amministrazioni
centrali, ad eccezione di quelli di cui al precedente  art.  4,  sono
nominati  dal  Ministro  del  tesoro,  sulla  proposta del ragioniere
generale dello Stato".
  2.  Le  lettere b) e c) del primo comma dell'art. 20 della legge 26
luglio 1939, n. 1037, sono sostituite dalla seguente:
   "  b)  dei  dirigenti  generali con funzioni di ispettore generale
capo e di due funzionari con  qualifica  non  inferiore  a  dirigente
superiore  dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, designati
questi ultimi, di anno in anno, con decreto del Ministro del  tesoro.
Con   lo   stesso  decreto  sono  altresi'  designati,  quali  membri
supplenti, altri due funzionari con qualifica di dirigente  superiore
degli stessi ruoli".
 
          Note all'art. 5:
             - Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 26 luglio
          1939, n.  1037, cosi' come modificato dal presente decreto:
             "Art.  16.  -  I direttori capi delle singole ragionerie
          delle amministrazioni  centrali,  ad  eccezione  di  quelli
          presso   i   Ministeri   della   difesa,   delle   finanze,
          dell'interno, della pubblica istruzione e del tesoro,  sono
          nominati   dal  Ministro  del  tesoro  sulla  proposta  del
          ragioniere generale dello Stato.
             I  direttori  delle  ragionerie regionali e quelli delle
          ragionerie  provinciali  dello  Stato  sono  nominati   dal
          Ministro  del tesoro sulla proposta del Ragioniere generale
          dello Stato".
             - Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 26 luglio
          1939, n.  1037, cosi' come modificato dal presente decreto:
             "Art.  20.  -  Il  consiglio  di  amministrazione per il
          personale dei ruoli della ragioneria generale dello Stato e
          dei   ruoli   delle  ragionerie  provinciali  dello  Stato,
          previsto dall'articolo 3 del regio decreto-legge  8  giugno
          1936,   n.   1120,   e'   presieduto  dal  Ministro  o  dal
          sottosegretario di Stato ed e' composto:
               a) del ragioniere generale dello Stato;
              b)  dei  dirigenti  generali  con funzioni di ispettore
          generale  capo  e  di  due  funzionari  con  qualifica  non
          inferiore  a dirigente superiore dei ruoli della ragioneria
          generale dello Stato, designati, questi ultimi, di anno  in
          anno,  con  decreto  del Ministro del tesoro. Con lo stesso
          decreto sono altresi' designati,  quali  membri  supplenti,
          altri  due  funzionari con qualifica di dirigente superiore
          degli stessi ruoli.
             Il  presente  articolo  ha  effetto dal 1› gennaio 1940,
          restando in funzione fino  a  tale  data  il  consiglio  di
          amministrazione  costituito  a  norma del citato articolo 3
          del regio decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1120".