Art. 5. 1. Il primo comma dell'art. 16 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, e' sostituito dal seguente: "I direttori capi delle singole ragionerie delle amministrazioni centrali, ad eccezione di quelli di cui al precedente art. 4, sono nominati dal Ministro del tesoro, sulla proposta del ragioniere generale dello Stato". 2. Le lettere b) e c) del primo comma dell'art. 20 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, sono sostituite dalla seguente: " b) dei dirigenti generali con funzioni di ispettore generale capo e di due funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, designati questi ultimi, di anno in anno, con decreto del Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto sono altresi' designati, quali membri supplenti, altri due funzionari con qualifica di dirigente superiore degli stessi ruoli".
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, cosi' come modificato dal presente decreto: "Art. 16. - I direttori capi delle singole ragionerie delle amministrazioni centrali, ad eccezione di quelli presso i Ministeri della difesa, delle finanze, dell'interno, della pubblica istruzione e del tesoro, sono nominati dal Ministro del tesoro sulla proposta del ragioniere generale dello Stato. I direttori delle ragionerie regionali e quelli delle ragionerie provinciali dello Stato sono nominati dal Ministro del tesoro sulla proposta del Ragioniere generale dello Stato". - Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, cosi' come modificato dal presente decreto: "Art. 20. - Il consiglio di amministrazione per il personale dei ruoli della ragioneria generale dello Stato e dei ruoli delle ragionerie provinciali dello Stato, previsto dall'articolo 3 del regio decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1120, e' presieduto dal Ministro o dal sottosegretario di Stato ed e' composto: a) del ragioniere generale dello Stato; b) dei dirigenti generali con funzioni di ispettore generale capo e di due funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore dei ruoli della ragioneria generale dello Stato, designati, questi ultimi, di anno in anno, con decreto del Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto sono altresi' designati, quali membri supplenti, altri due funzionari con qualifica di dirigente superiore degli stessi ruoli. Il presente articolo ha effetto dal 1 gennaio 1940, restando in funzione fino a tale data il consiglio di amministrazione costituito a norma del citato articolo 3 del regio decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1120".