Art. 6.
  1.  Il  posto  di fuori ruolo presso il Ministero dei trasporti con
qualifica di ispettore generale capo di cui alla tabella  G  relativa
alla  Ragioneria  generale  dello  Stato,  allegata  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n.  571,  nonche'  quello
presso  il  fondo di rotazione con qualifica di dirigente generale di
cui al primo periodo del comma 2 dell'art. 8 della  legge  16  aprile
1987,  n.  183,  sono  soppressi con effetto dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
  2.   In  corrispondenza  dell'incremento  dei  posti  di  dirigente
generale di cui all'art. 4, i  posti  di  funzione  di  direttore  di
ragioneria  centrale di cui al quadro I della tabella VII del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e  successive
modificazioni, sono ridotti di cinque unita'.
  3. I posti di qualifica dirigenziale previsti dal comma 2 dell'art.
1 della legge 7 agosto 1985, n. 427, sono ridotti di  due  unita'.  I
rimanenti  posti  sono  utilizzati  per  le esigenze di riordinamento
degli ispettorati generali della Ragioneria generale  dello  Stato  e
delle ragionerie centrali di maggiore importanza.
 
          Nota all'art. 6:
             L'art.  1,  comma  2, della legge 7 agosto 1985, n. 427,
          cosi' dispone:
             "2.  Il  consiglio  dei consulenti economici, presieduto
          dal ragioniere generale dello Stato, o in sua  vece  da  un
          ispettore generale capo suo delegato, e' composto da dodici
          membri aventi qualifica non inferiore a primo dirigente  ed
          e'  coadiuvato  da  un  ufficio  di  segreteria al quale e'
          preposto un funzionario con qualifica non inferiore a primo
          dirigente".