Art. 6. 1. Il posto di fuori ruolo presso il Ministero dei trasporti con qualifica di ispettore generale capo di cui alla tabella G relativa alla Ragioneria generale dello Stato, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, nonche' quello presso il fondo di rotazione con qualifica di dirigente generale di cui al primo periodo del comma 2 dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono soppressi con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. In corrispondenza dell'incremento dei posti di dirigente generale di cui all'art. 4, i posti di funzione di direttore di ragioneria centrale di cui al quadro I della tabella VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, sono ridotti di cinque unita'. 3. I posti di qualifica dirigenziale previsti dal comma 2 dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 427, sono ridotti di due unita'. I rimanenti posti sono utilizzati per le esigenze di riordinamento degli ispettorati generali della Ragioneria generale dello Stato e delle ragionerie centrali di maggiore importanza.
Nota all'art. 6: L'art. 1, comma 2, della legge 7 agosto 1985, n. 427, cosi' dispone: "2. Il consiglio dei consulenti economici, presieduto dal ragioniere generale dello Stato, o in sua vece da un ispettore generale capo suo delegato, e' composto da dodici membri aventi qualifica non inferiore a primo dirigente ed e' coadiuvato da un ufficio di segreteria al quale e' preposto un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente".