Art. 11. 
                              Controlli 
  1. Per verificare  la  buona  qualita'  delle  acque  destinate  al
consumo umano, sono esercitati inoltre controlli periodici: 
    a) alla sorgente, ai pozzi ed al punto di presa delle acque; 
    b) agli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione;
    c) alla rete di distribuzione. 
  2. I controlli sono interni al servizio acquedottistico  o  esterni
se effettuati da uffici del Servizio sanitario nazionale. 
  3.  Le  acque  destinate  al  consumo  umano  distribuite  mediante
autoveicoli  o  natanti  devono   essere   sottoposte   a   controlli
igienico-sanitari estesi anche all'idoneita' del mezzo di trasporto.