Art. 11. Controlli 1. Per verificare la buona qualita' delle acque destinate al consumo umano, sono esercitati inoltre controlli periodici: a) alla sorgente, ai pozzi ed al punto di presa delle acque; b) agli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione; c) alla rete di distribuzione. 2. I controlli sono interni al servizio acquedottistico o esterni se effettuati da uffici del Servizio sanitario nazionale. 3. Le acque destinate al consumo umano distribuite mediante autoveicoli o natanti devono essere sottoposte a controlli igienico-sanitari estesi anche all'idoneita' del mezzo di trasporto.