Art. 21. Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente decreto fornisce al consumo umano acque che non presentano i requisiti di qualita' previsti dall'allegato I e' punito con l'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire duemilioni o con l'arresto fino a tre anni. 2. La stessa pena si applica a chi utilizza acque che non presentano i requisiti di qualita' previsti dall'allegato I in imprese alimentari, mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l'immissione sul mercato di prodotti e sostanze destinate al consumo umano, se le acque hanno conseguenze per la salubrita' del prodotto alimentare finale. 3. L'inosservanza delle disposizioni relative alle attivita' e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia e nei piani di intervento di cui all'art. 18 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria de lire cinquecentomila a lire cinquemilioni. 4. I contravventori alle disposizioni di cui all'art. 15 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni.