Art. 3. 1. Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere contestualmente al pagamento dell'indennita' di cui agli articoli 1 e 2 nei confronti dell'intero personale secondo le modalita' di cui all'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Nota all'art. 3: Il testo dell'art. 172 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) e' il seguente: "Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico). - Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso".