IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO Visto l'art. 12, comma 2, della legge 1 marzo 1986, n. 64, il quale prevede che alle piccole e medie imprese meridionali che acquisiscono i servizi reali e' riconosciuto un contributo sulla base dei criteri e delle modalita' fissati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; Vista la delibera CIPI 8 maggio 1986 relativa agli incentivi ad imprese meridionali fornitrici di servizi reali ai sensi del citato art. 12, comma 1; Vista la delibera CIPI 16 luglio 1986 con la quale, fra l'altro, sono state individuate le categorie di servizi reali rientranti nelle tipologie di servizi, destinati al sostegno delle attivita' produttive, indicate nella citata delibera CIPI 8 maggio 1986; Vista la delibera CIPE 31 luglio 1986 con la quale sono state indicate le attivita' di supporto per le imprese agricole costituite in consorzi o in forma associata, ai fini dell'elevazione del contributo; Attesa la necessita' di fissare i predetti criteri e modalita'; Decreta: Art. 1. Soggetti beneficiari Il contributo per l'acquisizione dei servizi reali di cui all'art. 12, comma 1, della legge 1 marzo 1986, n. 64, e delle delibere CIPI 8 maggio e 16 luglio 1986 e CIPE 31 luglio 1986, indicate nelle premesse, emanate ai sensi dei commi 1 e 2 di tale articolo, e' concedibile alle imprese agricole ed artigiane, anche in forma associata, nonche' alle piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, che hanno stabile sede nel Mezzogiorno e svolgono l'attivita' nei relativi territori. Agli effetti del presente decreto si considerano piccole e medie imprese industriali le imprese con capitale investito (immobilizzazioni tecniche al netto dei relativi ammortamenti) non superiore a 50 miliardi di lire e con meno di 300 dipendenti, o di 200 dipendenti nel caso di imprese edili. Tali imprese devono operare nei settori di cui al punto 2 della citata delibera CIPI 16 luglio 1986. Sono da considerare piccole e medie imprese commerciali quelle che impiegano complessivamente, anche al di fuori dei territori meridionali, un numero complessivo di addetti inferiore a 300. Sono da considerare piccole e medie imprese turistiche quelle il cui valore del capitale investito non supera i 10 miliardi. Sono da considerare piccole e medie imprese di servizi quelle che presentano un fatturato non superiore a 50 miliardi e impiegano non piu' di 100 addetti. Il capitale investito e' quello che risulta ad epoca immediatamente precedente la data di presentazione della domanda; il numero dei dipendenti e' quello medio impiegato stabilmente, riscontrato nell'esercizio precedente la presentazione della domanda. Sono escluse le imprese aventi collegamenti di carattere tecnico, finanziario ed organizzativo, tali da configurare le stesse come appartenenti ad un medesimo gruppo imprenditoriale che complessivamente superi i limiti sopraindicati. I soggetti beneficiari e le imprese che forniscono i servizi devono essere iscritti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura da almeno un anno precedente la data di presentazione della domanda. Tale periodo e' ridotto a 2 mesi per le imprese agricole. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 64/1986 reca: "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno". - La delibera CIPI 8 maggio 1986 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 1986. - La delibera CIPI 16 luglio 1986 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 1986. - La delibera CIPE 31 luglio 1986 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 1986.