Art. 2. Misura del contributo Il contributo e' concedibile nella misura del 50 per cento delle spese documentate, entro il limite massimo di lire 500 milioni per ogni anno solare per singola impresa beneficiaria. Tale limite va riferito alla data di emissione delle fatture. Il contributo e' elevato al 70 per cento delle spese documentate, entro il limite massimo di 500 milioni annui, per le imprese agricole costituite in consorzi o in forma associata, anche per le attivita' di supporto all'agricoltura indicate dal CIPE con delibera del 31 luglio 1986 e da altri eventuali aggiornamenti. Il contributo e' elevato al 75 per cento delle spese documentate, sempre entro il limite massimo di 500 milioni annui, quando i servizi sono forniti da imprese meridionali che hanno stabile sede nel Mezzogiorno e svolgono l'attivita' nei relativi territori. Il contributo viene concesso, nei limiti sopraindicati, per le spese risultanti dalle fatture e documentazioni fiscalmente regolari in originale quietanzato o in copia autenticata.