Art. 2. 
                        Misura del contributo 
 
  Il contributo e' concedibile nella misura del 50  per  cento  delle
spese documentate, entro il limite massimo di lire  500  milioni  per
ogni anno solare per singola impresa  beneficiaria.  Tale  limite  va
riferito alla data di emissione delle fatture. 
  Il contributo e' elevato al 70 per cento delle  spese  documentate,
entro il limite massimo di 500 milioni annui, per le imprese agricole
costituite in consorzi o in forma associata, anche per  le  attivita'
di supporto all'agricoltura indicate dal CIPE  con  delibera  del  31
luglio 1986 e da altri eventuali aggiornamenti. 
  Il contributo e' elevato al 75 per cento delle  spese  documentate,
sempre entro il limite massimo di 500 milioni annui, quando i servizi
sono forniti da  imprese  meridionali  che  hanno  stabile  sede  nel
Mezzogiorno e svolgono l'attivita' nei relativi territori. 
  Il contributo viene concesso,  nei  limiti  sopraindicati,  per  le
spese risultanti dalle fatture e documentazioni fiscalmente  regolari
in originale quietanzato o in copia autenticata.