Art. 4. 
        Procedure e modalita' di concessione e di erogazione 
 
  Gli istituti di credito di cui al precedente art. 3, verificata  la
sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge 1 marzo 1986, n. 64,
dalla delibera CIPE del 31 luglio  1986  e  dal  presente  decreto  e
tenuto conto della relazione presentata dalla  impresa,  valutano  il
tipo, la qualita' e il contenuto dei servizi acquisiti  in  relazione
agli obiettivi aziendali e verificano la completezza e  la  validita'
della documentazione esibita. Sulla base  dell'esposizione  analitica
delle spese gli istituti,  valutata  l'ammissibilita'  al  contributo
delle stesse tenendo conto anche del volume di fatturato dell'impresa
richiedente,  forniscono   un   giudizio   di   congruita'   riguardo
all'ammontare di quelle ammissibili e  all'individuazione  di  quelle
non ammissibili, entro il termine di trenta  giorni  dalla  ricezione
della domanda. 
  L'Agenzia, acquisiti dagli istituti di credito gli atti  istruttori
relativi alla richiesta di  contributo,  verifica  la  completezza  e
correttezza della documentazione, nonche' il giudizio  di  congruita'
espresso dai predetti istituti ed entro il termine di  trenta  giorni
dalla ricezione di tali atti emette il provvedimento  di  concessione
del contributo che dovra' essere determinato tenuto conto della spesa
ammissibile al netto di IVA e del limite per l'intervento massimo  di
500 milioni di contributo a ciascuna impresa per anno solare. 
  L'Agenzia stipula con gli istituti di credito apposite  convenzioni
nelle quali devono comunque essere individuati opportuni criteri  per
la massima snellezza e rapidita' per l'istruttoria  delle  domande  e
per l'erogazione del contributo. 
  L'Agenzia provvede ai necessari controlli intesi ad accertare che i
servizi richiesti siano stati effettivamente resi e utilizzati per le
finalita' dichiarate dal beneficiario. 
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, addi' 15 marzo 1988 
 
                                                   Il Ministro: GORIA 
 
 Visto, il Guardasigilli: VASSALLI