Art. 4. Procedure e modalita' di concessione e di erogazione Gli istituti di credito di cui al precedente art. 3, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge 1 marzo 1986, n. 64, dalla delibera CIPE del 31 luglio 1986 e dal presente decreto e tenuto conto della relazione presentata dalla impresa, valutano il tipo, la qualita' e il contenuto dei servizi acquisiti in relazione agli obiettivi aziendali e verificano la completezza e la validita' della documentazione esibita. Sulla base dell'esposizione analitica delle spese gli istituti, valutata l'ammissibilita' al contributo delle stesse tenendo conto anche del volume di fatturato dell'impresa richiedente, forniscono un giudizio di congruita' riguardo all'ammontare di quelle ammissibili e all'individuazione di quelle non ammissibili, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della domanda. L'Agenzia, acquisiti dagli istituti di credito gli atti istruttori relativi alla richiesta di contributo, verifica la completezza e correttezza della documentazione, nonche' il giudizio di congruita' espresso dai predetti istituti ed entro il termine di trenta giorni dalla ricezione di tali atti emette il provvedimento di concessione del contributo che dovra' essere determinato tenuto conto della spesa ammissibile al netto di IVA e del limite per l'intervento massimo di 500 milioni di contributo a ciascuna impresa per anno solare. L'Agenzia stipula con gli istituti di credito apposite convenzioni nelle quali devono comunque essere individuati opportuni criteri per la massima snellezza e rapidita' per l'istruttoria delle domande e per l'erogazione del contributo. L'Agenzia provvede ai necessari controlli intesi ad accertare che i servizi richiesti siano stati effettivamente resi e utilizzati per le finalita' dichiarate dal beneficiario. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 15 marzo 1988 Il Ministro: GORIA Visto, il Guardasigilli: VASSALLI