Art. 10. 
  1. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 4 il Ministero dei
lavori pubblici provvede a  quanto  previsto  dall'articolo  2  della
legge 23 dicembre 1977, n. 933. 
  2. All'aggiornamento economico  dei  progetti  si  provvede,  senza
necessita' di alcun altro parere, secondo  le  variazioni  dei  costi
rilevate dagli organi competenti in applicazione delle norme  vigenti
per  i  lavori  in  corso  in  materia  di   revisione   dei   prezzi
contrattuali,  ferma  restando  ogni  altra   clausola   contrattuale
originaria o comunque definita. 
  3. Si applicano le disposizioni  dell'articolo  3  della  legge  28
ottobre 1986, n. 730, e quelle del decreto del Ministro delle finanze
in data 16 luglio 1986, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  168
del 22 luglio 1986. 
  4. All'onere di lire 210 miliardi derivante dalla applicazione  del
comma 1 si provvede a carico delle  disponibilita',  anche  in  conto
residui, del capitolo 9309 dello stato di  previsione  del  Ministero
dei lavori pubblici per l'anno 1988. 
  5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.