Art. 10. 1. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 4 il Ministero dei lavori pubblici provvede a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 933. 2. All'aggiornamento economico dei progetti si provvede, senza necessita' di alcun altro parere, secondo le variazioni dei costi rilevate dagli organi competenti in applicazione delle norme vigenti per i lavori in corso in materia di revisione dei prezzi contrattuali, ferma restando ogni altra clausola contrattuale originaria o comunque definita. 3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e quelle del decreto del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 22 luglio 1986. 4. All'onere di lire 210 miliardi derivante dalla applicazione del comma 1 si provvede a carico delle disponibilita', anche in conto residui, del capitolo 9309 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1988. 5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.