Art. 4. 
  1. Il termine del 30 giugno 1987 indicato nel comma 1 dell'articolo
6  del  decreto-legge  26  gennaio  1987,  n.  8,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  27  marzo  1987,  n.  120,  concernente
l'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto  del  novembre
1980 e del febbraio 1981, e' differito al 30 giugno 1988. Il relativo
onere, valutato in lire 4.800 milioni per l'anno  1988,  e'  posto  a
carico del fondo per la protezione civile.