Art. 4. 1. Il termine del 30 giugno 1987 indicato nel comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente l'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, e' differito al 30 giugno 1988. Il relativo onere, valutato in lire 4.800 milioni per l'anno 1988, e' posto a carico del fondo per la protezione civile.