Art. 6. 1. Il recupero dei contributi di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, non coperti da garanzia fidejussoria e revocati per qualsiasi causa, e' disposto con le modalita' di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 2. Il diritto alla restituzione dei contributi erogati ai sensi degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, e' preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.