Art. 7. 
  1. Il personale che abbia fatto domanda  di  immissione  nei  ruoli
speciali transitori di cui all'articolo 12  della  legge  28  ottobre
1986, n.  730,  e  non  sia  ancora  transitato  in  tali  ruoli,  e'
confermato in  servizio  a  decorrere  dal  1  gennaio  1988  e  sino
all'effettiva immissione  nei  medesimi  ruoli  speciali  transitori,
mentre al medesimo personale non ancora transitato nel ruolo speciale
istituito, in attuazione del citato  articolo  12,  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 4 marzo 1988, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 92 del 20 aprile 1988, si applicano le  disposizioni  di
cui alla legge 8 agosto 1985, n.  455.  All'onere  aggiuntivo  recato
dall'applicazione della citata legge n. 455  del  1985,  valutato  in
lire  300  milioni  in   ragione   d'anno,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1988-1990,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  finanziario  1988,
all'uopo utilizzando l'accantonamento "Disciplina  dell'attivita'  di
Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". 
  2. La conferma in  servizio  di  cui  al  comma  1  si  applica  al
personale della struttura tecnico-operativa del "Progetto  Pozzuoli",
convenzionato e distaccato alla data del  31  dicembre  1987,  e  che
abbia fatto domanda di immissione nei  ruoli  speciali  di  cui  alla
legge 28 ottobre 1986, n. 730, nonche'  per  il  personale  impegnato
nella custodia e manutenzione  dei  beni  artistici  e  culturali  di
Pozzuoli, gia' vincitori del concorso previsto dall'articolo 12 della
citata legge n. 730 del 1986.