Art. 7. 1. Il personale che abbia fatto domanda di immissione nei ruoli speciali transitori di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e non sia ancora transitato in tali ruoli, e' confermato in servizio a decorrere dal 1 gennaio 1988 e sino all'effettiva immissione nei medesimi ruoli speciali transitori, mentre al medesimo personale non ancora transitato nel ruolo speciale istituito, in attuazione del citato articolo 12, con decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 1988, si applicano le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 455. All'onere aggiuntivo recato dall'applicazione della citata legge n. 455 del 1985, valutato in lire 300 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Disciplina dell'attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". 2. La conferma in servizio di cui al comma 1 si applica al personale della struttura tecnico-operativa del "Progetto Pozzuoli", convenzionato e distaccato alla data del 31 dicembre 1987, e che abbia fatto domanda di immissione nei ruoli speciali di cui alla legge 28 ottobre 1986, n. 730, nonche' per il personale impegnato nella custodia e manutenzione dei beni artistici e culturali di Pozzuoli, gia' vincitori del concorso previsto dall'articolo 12 della citata legge n. 730 del 1986.