Art. 8. 1. E' prorogato al 31 dicembre 1988 il termine previsto dall'articolo 2 della legge 21 gennaio 1988, n. 12, per l'emanazione di un testo unico di tutte le disposizioni di legge vigenti alla predetta data per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982.