Art. 8. 
  1.  E'  prorogato  al  31  dicembre  1988   il   termine   previsto
dall'articolo 2 della legge 21 gennaio 1988, n. 12, per  l'emanazione
di un testo unico di tutte le  disposizioni  di  legge  vigenti  alla
predetta data  per  gli  interventi  nei  territori  della  Campania,
Basilicata, Puglia  e  Calabria  colpiti  dagli  eventi  sismici  del
novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982.