Art. 9. 1. Al fine di provvedere alle particolari e straordinarie esigenze della citta' di Reggio Calabria, sono considerati di preminente interesse nazionale e di somma urgenza gli interventi diretti al risanamento ed allo sviluppo della medesima citta', volti a: a) risanamento del patrimonio edilizio comunale e dei quartieri "minimi" Cusmano, Marconi, Sbarre, Santa Caterina e Pescatori; b) urbanizzazione primaria, secondaria e riqualificazione delle reti idriche e fognarie anche delle frazioni periferiche e collinari; c) ristrutturazione e completamento degli impianti di disinquinamento della fascia costiera; d) esecuzione delle opere urbane e infrastrutturali, anche ai fini del riordino dei collegamenti sullo stretto di Messina, nei comuni di Reggio Calabria e Villa San Giovanni e del consolidamento della difesa del tratto di costa tra il porto di Saline Ionica e Capo dell'Armi a Saline Jonica; e) sistemazione dell'asse viario urbano della citta' di Reggio Calabria e ammodernamento dei raccordi con l'autostrada, il porto e l'aeroporto e realizzazione di un sistema di parcheggi sotterranei; f) realizzazione di un'area attrezzata a verde pubblico per la riqualificazione ambientale e l'organizzazione funzionale di un parco sulla collina Pentimele; g) opere di valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e monumentale nella citta' di Reggio Calabria tra cui il castello aragonese, il teatro comunale e le terme romane; h) realizzazione ed ammodernamento di attrezzature sportive e per il tempo libero. 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, formula, d'intesa con il presidente della giunta regionale, il programma relativo agli interventi di cui al comma 1, sentiti il sindaco di Reggio Calabria e il presidente della provincia di Reggio Calabria. 3. I sindaci dei comuni interessati realizzano gli interventi secondo le priorita' indicate nel piano e nei termini stabiliti dal medesimo piano. In caso di inerzia o di ritardo nella esecuzione, gli interventi sono realizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilita' generale dello Stato e con il limite del rispetto dei princ/pi generali dell'ordinamento e delle norme comunitarie, dal Presidente del Consiglio dei Ministri che, per l'esecuzione, si avvale dell'ufficio speciale per l'attuazione degli interventi urgenti attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri. 4. Le somme destinate alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, valutate in complessive lire 750 miliardi, ripartite in ragione di lire 170 miliardi nell'anno 1988, 280 miliardi nel 1989 e 300 miliardi nel 1990, affluiscono su una apposita contabilita' speciale, da istituire presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, avente autonomia contabile e amministrativa ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, ed intestata "Presidente del Consiglio dei Ministri: particolari e straordinarie esigenze della citta' di Reggio Calabria". Gli ordinativi di pagamento sono emessi a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal capo dell'ufficio speciale di cui al comma 3. 5. I contratti stipulati ai sensi del presente articolo non sono soggetti al parere degli organi consultivi e ad atti di approvazione. Il controllo della Corte dei conti e' esercitato sul rendiconto della contabilita' speciale, reso tramite l'ufficio speciale di riscontro della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 170 miliardi per il 1988, lire 280 miliardi per il 1989 e lire 300 miliardi per il 1990, si provvede: a) quanto a lire 50 miliardi annui per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, sul capitolo 7210 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1988, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 15, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988); b) quanto a lire 80 miliardi per il 1988, 100 miliardi per il 1989 e lire 120 miliardi per il 1990 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi a favore della regione Calabria"; c) quanto a lire 40 miliardi per il 1988 e lire 130 miliardi annui per ciascuno degli anni 1989 e 1990 a carico dei fondi assegnati alla regione Calabria per il finanziamento dei piani regionali di sviluppo di cui alla delibera del CIPE del 29 dicembre 1986 approvativa del primo piano annuale di attuazione del programma triennale 1987-1989 del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1 marzo 1986, n. 64. 7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.