Art. 9. 
  1. Al fine di provvedere alle particolari e straordinarie  esigenze
della citta' di  Reggio  Calabria,  sono  considerati  di  preminente
interesse nazionale e di somma  urgenza  gli  interventi  diretti  al
risanamento ed allo sviluppo della medesima citta', volti a: 
    a) risanamento del patrimonio edilizio comunale e  dei  quartieri
"minimi" Cusmano, Marconi, Sbarre, Santa Caterina e Pescatori; 
    b) urbanizzazione primaria, secondaria e  riqualificazione  delle
reti idriche e fognarie anche delle frazioni periferiche e collinari; 
    c)   ristrutturazione   e   completamento   degli   impianti   di
disinquinamento della fascia costiera; 
    d) esecuzione delle opere urbane  e  infrastrutturali,  anche  ai
fini del riordino dei collegamenti  sullo  stretto  di  Messina,  nei
comuni di Reggio Calabria e Villa San Giovanni e  del  consolidamento
della difesa del tratto di costa tra il porto di Saline Ionica e Capo
dell'Armi a Saline Jonica; 
    e) sistemazione dell'asse viario urbano della  citta'  di  Reggio
Calabria e ammodernamento dei raccordi con l'autostrada, il  porto  e
l'aeroporto e realizzazione di un sistema di parcheggi sotterranei; 
    f) realizzazione di un'area attrezzata a verde  pubblico  per  la
riqualificazione ambientale e l'organizzazione funzionale di un parco
sulla collina Pentimele; 
    g) opere di valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e
monumentale nella citta' di  Reggio  Calabria  tra  cui  il  castello
aragonese, il teatro comunale e le terme romane; 
    h) realizzazione ed ammodernamento di attrezzature sportive e per
il tempo libero. 
  2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro sessanta  giorni
dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  formula,
d'intesa con il  presidente  della  giunta  regionale,  il  programma
relativo agli interventi di cui al comma 1,  sentiti  il  sindaco  di
Reggio Calabria e il presidente della provincia di Reggio Calabria. 
  3. I sindaci  dei  comuni  interessati  realizzano  gli  interventi
secondo le priorita' indicate nel piano e nei termini  stabiliti  dal
medesimo piano. In caso di inerzia o di ritardo nella esecuzione, gli
interventi  sono   realizzati,   anche   in   deroga   alle   vigenti
disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilita'  generale  dello
Stato  e  con  il  limite  del   rispetto   dei   princ/pi   generali
dell'ordinamento  e  delle  norme  comunitarie,  dal  Presidente  del
Consiglio dei Ministri che, per l'esecuzione, si avvale  dell'ufficio
speciale per l'attuazione  degli  interventi  urgenti  attribuiti  al
Presidente del Consiglio dei Ministri. 
  4. Le somme destinate alla realizzazione degli interventi di cui al
comma 1, valutate in complessive  lire  750  miliardi,  ripartite  in
ragione di lire 170 miliardi nell'anno 1988, 280 miliardi nel 1989  e
300 miliardi nel  1990,  affluiscono  su  una  apposita  contabilita'
speciale, da istituire presso la tesoreria provinciale dello Stato di
Roma,  avente  autonomia  contabile   e   amministrativa   ai   sensi
dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041,  ed  intestata
"Presidente del Consiglio dei Ministri: particolari  e  straordinarie
esigenze  della  citta'  di  Reggio  Calabria".  Gli  ordinativi   di
pagamento sono emessi  a  firma  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri o, per sua delega, dal capo dell'ufficio speciale di cui  al
comma 3. 
  5. I contratti stipulati ai sensi del presente  articolo  non  sono
soggetti al parere degli organi consultivi e ad atti di approvazione.
Il controllo della Corte dei conti e' esercitato sul rendiconto della
contabilita' speciale, reso tramite l'ufficio speciale  di  riscontro
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
  6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,  pari
a lire 170 miliardi per il 1988, lire 280 miliardi per il 1989 e lire
300 miliardi per il 1990, si provvede: 
    a) quanto a lire 50 miliardi annui per ciascuno degli anni  1988,
1989 e 1990 mediante riduzione dello stanziamento iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 1988-1990, sul capitolo 7210  dello  stato  di
previsione del Ministero dei  trasporti  per  l'anno  1988,  all'uopo
intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 13, comma 15, della legge 11 marzo 1988,  n.  67  (legge
finanziaria 1988); 
    b) quanto a lire 80 miliardi per il 1988,  100  miliardi  per  il
1989 e lire  120  miliardi  per  il  1990  mediante  riduzione  dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990,  sul
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno  1988,  all'uopo  parzialmente  utilizzando   l'accantonamento
"Interventi a favore della regione Calabria"; 
    c) quanto a lire 40 miliardi per il  1988  e  lire  130  miliardi
annui per ciascuno  degli  anni  1989  e  1990  a  carico  dei  fondi
assegnati alla  regione  Calabria  per  il  finanziamento  dei  piani
regionali di sviluppo di cui alla delibera del CIPE del  29  dicembre
1986 approvativa del primo piano annuale di attuazione del  programma
triennale 1987-1989 del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo  1  della
legge 1 marzo 1986, n. 64. 
  7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.