IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di continuare ad
assicurare   la  copertura  finanziaria  delle  spese  relative  alle
operazioni  di  tutela  dei mercantili italiani e di sminamento nelle
acque  del  Golfo  Persico  e  adiacenti,  nonche' di disciplinare il
trattamento economico ed assicurativo dovuto al personale inviato per
le summenzionate operazioni;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 giugno 1988;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  difesa,  di  concerto  con i Ministri del bilancio e
della programmazione economica e del tesoro;
                                EMANA
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  1,  commi  1  e 2, del
decreto-legge 22 gennaio 1988, n. 13, convertito dalla legge 11 marzo
1988, n. 74, sono prorogate fino al 31 dicembre 1988.