IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di continuare ad assicurare la copertura finanziaria delle spese relative alle operazioni di tutela dei mercantili italiani e di sminamento nelle acque del Golfo Persico e adiacenti, nonche' di disciplinare il trattamento economico ed assicurativo dovuto al personale inviato per le summenzionate operazioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 1988; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 gennaio 1988, n. 13, convertito dalla legge 11 marzo 1988, n. 74, sono prorogate fino al 31 dicembre 1988.