Art. 2.
  1. All'onere di lire 84.000 milioni derivante dall'applicazione del
presente decreto per il secondo semestre dell'anno 1988, si provvede:
quanto  a  lire  30.000 milioni mediante riduzione dello stanziamento
iscritto  sul  capitolo  4031 dello stato di previsione del Ministero
della  difesa per l'anno 1988 e quanto a lire 54.000 milioni a carico
degli  stanziamenti iscritti al capitolo 1105 per lire 1.000 milioni,
al  capitolo  1500  per lire 6.000 milioni, al capitolo 1832 per lire
23.000  milioni, al capitolo 1872 per lire 6.000 milioni, al capitolo
2104  per  lire  14.000  milioni,  al  capitolo  2501  per lire 4.000
milioni,  del medesimo stato di previsione del Ministero della difesa
per l'anno 1988.
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.