REGOLAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI POSTA ELETTRONICA Art. 1. Generalita' 1. Il servizio pubblico di posta elettronica e' un servizio postale gestito dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e provvede: a) alla trasmissione della corrispondenza utilizzando le risorse della tecnica elettronica di immagazzinamento e ritrasmissione nonche' di immagazzinamento e recupero della corrispondenza; b) alla riproduzione di questa corrispondenza (elettronica) nella localita' di destinazione; c) alla consegna al destinatario. 2. L'amministrazione provvede: a) alla diffusione del servizio ed all'acquisizione dell'utenza; b) all'assistenza all'utenza sia in fase di acquisizione che in fase di esercizio secondo le norme operative di cui all'art. 4. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.