(Regolamento del servizio pubblico di posta elettronica-art. 1)
                  REGOLAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO 
                        DI POSTA ELETTRONICA 
                               Art. 1. 
                             Generalita' 
  1. Il servizio pubblico di posta elettronica e' un servizio postale
gestito dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni  e
provvede: 
    a) alla trasmissione della corrispondenza utilizzando le  risorse
della  tecnica  elettronica  di  immagazzinamento  e   ritrasmissione
nonche' di immagazzinamento e recupero della corrispondenza; 
    b) alla riproduzione di questa corrispondenza (elettronica) nella
localita' di destinazione; 
    c) alla consegna al destinatario. 
  2. L'amministrazione provvede: 
    a) alla diffusione del servizio ed all'acquisizione dell'utenza; 
    b) all'assistenza all'utenza sia in fase di acquisizione  che  in
fase di esercizio secondo le norme operative di cui all'art. 4. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
           sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato 
              con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
           1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle 
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il 
              rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli 
          atti legislativi qui trascritti.