(Regolamento del servizio pubblico di posta elettronica-art. 10)
                               Art. 10. 
                    Contenuto della corrispondenza 
  1. Il contenuto della corrispondenza puo' essere di qualsiasi tipo,
fatte salve le limitazioni previste dall'art. 11 del codice postale e
delle telecomunicazioni, approvato con decreto del  Presidente  della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. 
 
          Nota all'art. 10 del regolamento:
             Il  testo  dell'art.  11  del  codice  postale  e  delle
          telecomunicazioni e' il seguente:
             "Art.  11  (Comunicazioni postali e di telecomunicazioni
          vietate).  Non  sono  ammessi  le  corrispondenze  postali,
          telegrafiche,  radiotelegrafiche  e  messaggi  che  possano
          costituire pericolo alla sicurezza  dello  Stato  o  recare
          danno  alle  persone  ed alle cose o che costituiscano esse
          stesse reato punibile d'ufficio.
             Non sono altresi' ammesse, salvo quanto disposto nei due
          ultimi commi del presente articolo,  le  corrispondenze  di
          cui  al  precedente  comma,  che  siano  contrarie  al buon
          costume o contengano  frasi,  parole,  disegni  ingiuriosi,
          scurrili o denigratori a chiunque riferiti.
             L'ufficio  postale,  ove  nel testo delle corrispondenze
          aperte,  che  in  base  alle  vigenti  disposizioni   siano
          soggette  a verifica, o sull'involucro delle corrispondenze
          chiuse riscontri gli elementi di cui al  primo  comma  deve
          inviare  immediatamente la corrispondenza stessa al pretore
          chiedendogli  di  pronunciarsi  sull'inoltrabilita'   della
          corrispondenza medesima.
             Il  pretore,  senza  pregiudizio  dell'eventuale  azione
          penale, decide entro 24 ore  con  decreto  motivato  se  la
          corrispondenza  debba evere corso, sentendo il mittente ove
          egli sia identificabile e  sempre  che  le  circostanze  lo
          consiglino.
             Il  decreto  del  pretore  deve ressere notificato nello
          stesso giorno dell'emanazione all'ufficio  postale  che  ha
          inoltrato   l'oggetto   e   al   mittente   che  sia  stato
          identificato.
             Avverso il decreto del pretore il mittente puo' proporre
          ricorso al tribunale, che decide con sentenza in camera  di
          consiglio, sentito il pubblico ministero e previe deduzioni
          scritte della direzione provinciale  delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni   competente   per  territorio  o  di  un
          funzionario da essa delegato.
             Nel caso che nel testo dei telegrammi si riscontrino gli
          elementi di cui al secondo comma, l'ufficio postale  invita
          il  mittente a sottoscrivere l'invio di cui trattasi previo
          accertamento dell'identita' personale del mittente  stesso.
          In  caso  di  rifiuto  ad  ottemperare  a  detto  invito si
          applicano le disposizioni di cui ai  commi  terzo,  quarto,
          quinto e sesto del presente articolo".