Art. 12. Infrazioni 1. In caso di infrazione al presente regolamento, accertata e regolarmente contestata, nonche' di violazione da parte dell'utente anche di uno soltanto degli obblighi contenuti nelle norme d'utenza, oppure di mancata o incompleta corresponsione dei compensi stabiliti, l'amministrazione ha facolta' di sospendere il servizio e, ripetendosi l'infrazione o persistendo la morosita', di risolvere anticipatamente l'abbonamento, salvo il recupero del credito relativo agli importi che risultassero ancora parzialmente insoluti e la eventuale applicazione delle sanzioni previste dal codice postale e delle telecomunicazioni, senza essere tenuta a corrispondere risarcimenti o indennita' di sorta ne' a rimborsare i canoni anticipati. 2. Per ogni controversia derivante dalla interpretazione e/o dalla esecuzione del presente regolamento e' competente il foro di Roma.