(Regolamento del servizio pubblico di posta elettronica-art. 12)
                               Art. 12. 
                              Infrazioni 
  1. In caso di  infrazione  al  presente  regolamento,  accertata  e
regolarmente contestata, nonche' di violazione da  parte  dell'utente
anche di uno soltanto degli obblighi contenuti nelle norme  d'utenza,
oppure di mancata o incompleta corresponsione dei compensi stabiliti,
l'amministrazione  ha  facolta'  di   sospendere   il   servizio   e,
ripetendosi l'infrazione o persistendo  la  morosita',  di  risolvere
anticipatamente l'abbonamento, salvo il recupero del credito relativo
agli importi che  risultassero  ancora  parzialmente  insoluti  e  la
eventuale applicazione delle sanzioni previste dal codice  postale  e
delle  telecomunicazioni,  senza  essere   tenuta   a   corrispondere
risarcimenti  o  indennita'  di  sorta  ne'  a  rimborsare  i  canoni
anticipati. 
  2. Per ogni controversia derivante dalla interpretazione e/o  dalla
esecuzione del presente regolamento e' competente il foro di Roma.