(Regolamento del servizio pubblico di posta elettronica-art. 13)
                               Art. 13. 
                      Interruzione del servizio 
  1.  Nei  casi  di  interruzione  del  servizio  pubblico  di  posta
elettronica  per  cause  non  imputabili   all'amministrazione,   che
oltrepassino i cinque giorni, l'utente ha diritto al  rimborso  della
quota parte dei canoni annui commisurata al periodo di  interruzione,
dedotti i primi cinque giorni.