Art. 14. Sospensione del servizio 1. Per ragioni di interesse pubblico o di ordine tecnico, l'amministrazione puo', in qualsiasi momento, sospendere totalmente o parzialmente il servizio pubblico di posta elettronica, senza che l'utente possa pretendere indennita' di sorta, salvo il rimborso della quota parte dei canoni annui in misura proporzionale alla durata della sospensione.