(Regolamento del servizio pubblico di posta elettronica-art. 14)
                               Art. 14. 
                       Sospensione del servizio 
  1.  Per  ragioni  di  interesse  pubblico  o  di  ordine   tecnico,
l'amministrazione puo', in qualsiasi momento, sospendere totalmente o
parzialmente il servizio pubblico di  posta  elettronica,  senza  che
l'utente possa pretendere indennita'  di  sorta,  salvo  il  rimborso
della quota parte dei  canoni  annui  in  misura  proporzionale  alla
durata della sospensione.