(Regolamento del servizio pubblico di posta elettronica-art. 16)
                               Art. 16. 
                         Servizio temporaneo 
  1. L'amministrazione ha facolta' di mettere il servizio pubblico di
posta elettronica a disposizione degli  organizzatori  di  congressi,
mostre, manifestazioni artistiche, culturali e simili e di utenti con
particolari  esigenze  per  periodi  inferiori  ad  un  anno  ma  non
inferiori ad un mese. 
  2. L'utente e' tenuto al pagamento dei canoni  per  mesi  interi  e
delle tariffe di cui all'art. 7.