Art. 16. Servizio temporaneo 1. L'amministrazione ha facolta' di mettere il servizio pubblico di posta elettronica a disposizione degli organizzatori di congressi, mostre, manifestazioni artistiche, culturali e simili e di utenti con particolari esigenze per periodi inferiori ad un anno ma non inferiori ad un mese. 2. L'utente e' tenuto al pagamento dei canoni per mesi interi e delle tariffe di cui all'art. 7.