(Regolamento del servizio pubblico di posta elettronica-art. 17)
                               Art. 17. 
                       Servizio internazionale 
  1.  Nel  caso  di  collegamento  del  servizio  pubblico  di  posta
elettronica  con  servizi  esteri,  le  relative   tariffe   per   le
comunicazioni internazionali sono stabilite con decreto del  Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni, di  concerto  con  quello  del
tesoro, in base alle convenzioni internazionali e ad accordi  con  le
amministrazioni o con i gestori interessati a norma dell'art.  8  del
codice postale e delle telecomunicazioni. 
 
          Nota all'art. 17 del regolamento:
             Il   testo  dell'art.  8  del  codice  postale  e  delle
          telecomunicazioni e' il seguente:
             "Art.  8 (Tariffe per i servizi postali, di bancoposta e
          di telecomunicazioni internazionali). - Le  tariffe  per  i
          servizi   postali   e  di  bancoposta  internazionali  sono
          stabilite dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni,
          di  concerto  con  quello  per  il  tesoro,  in  base  alle
          convenzioni  internazionali   o   agli   accordi   con   le
          amministrazioni estere interessate.
             Con uguale provvedimento sono stabilite le tariffe per i
          servizi  internazionali   di   telecomunicazioni   per   la
          quota-parte terminale o di transito".