Art. 17. Servizio internazionale 1. Nel caso di collegamento del servizio pubblico di posta elettronica con servizi esteri, le relative tariffe per le comunicazioni internazionali sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro, in base alle convenzioni internazionali e ad accordi con le amministrazioni o con i gestori interessati a norma dell'art. 8 del codice postale e delle telecomunicazioni.
Nota all'art. 17 del regolamento: Il testo dell'art. 8 del codice postale e delle telecomunicazioni e' il seguente: "Art. 8 (Tariffe per i servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni internazionali). - Le tariffe per i servizi postali e di bancoposta internazionali sono stabilite dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, in base alle convenzioni internazionali o agli accordi con le amministrazioni estere interessate. Con uguale provvedimento sono stabilite le tariffe per i servizi internazionali di telecomunicazioni per la quota-parte terminale o di transito".