(Regolamento del servizio pubblico di posta elettronica-art. 2)
                               Art. 2. 
                        Modalita' di esercizio 
  1. Il  servizio  pubblico  di  posta  elettronica  viene  espletato
attraverso  gli  impianti  di  posta  elettronica,  gli   uffici   di
corrispondenza elettronica ed il centro di gestione con  le  seguenti
modalita': 
    a) gli impianti di posta elettronica (I P.E.) provvedono, per  la
relativa area di competenza postale, alle seguenti funzioni: 
    1)  raccolta,  in   forma   elettronica,   delle   corrispondenze
elettroniche (C.E.) generate dai mittenti: le C.E. possono  pervenire
all'I  P.E.  via  telecomunicazione  (rete  telefonica,  linee   dati
pubbliche, linee  dedicate)  o,  in  alternativa,  possono  pervenire
registrate su supporto (ad es. nastro magnetico); 
    2) trasmissione al centro di gestione delle C.E.  raccolte  dagli
utenti; 
    3) ricezione, dal centro di gestione, delle C.E.  destinate  alla
propria area di recapito; attuazione di procedure prioritarie per  il
trattamento di C.E. con recapito celere; 
    4)  elaborazioni  necessarie  per  la  stampa  delle  C.E.  quali
composizione dei testi,  delle  parti  grafiche  e  degli  indirizzi,
compilazione dei  formati  di  stampa  e  gestione  e  controllo  dei
processi di stampa; 
    5)  trasformazione  in  corrispondenze   ordinarie   delle   C.E.
destinate al recapito entro l'area postale locale,  loro  inserimento
nel flusso di lavorazione  meccanizzata  delle  corrispondenze,  fino
alla distribuzione ai portalettere; 
    b) gli uffici di corrispondenza elettronica  provvedono,  per  la
relativa area di competenza postale, alle seguenti funzioni: 
    1) trasmissione al centro di gestione di poste elettronica  delle
C.E. originate dall'ufficio postale, ricezione dal centro di gestione
di posta elettronica delle C.E. destinate all'ufficio; 
    2)   ricezione   delle   C.E.   trasmesse   dagli   utenti    via
telecomunicazioni; 
    3) accettazione delle C.E. su supporto magnetico consegnate dagli
utenti, lettura dei supporti e trasmissione via telecomunicazioni dei
messaggi al centro di gestione del sistema di posta elettronica; 
    4) generazione di C.E. su terminale (tastiera-video)  di  ufficio
postale; 
    5) funzioni di "casella postale elettronica"; 
    6)  trasformazione  in  corrispondenze   ordinarie   delle   C.E.
destinate ai casellisti e al recapito celere mediante portalettere  e
fattorini nelle zone di competenza dell'ufficio postale; 
    c) il centro di gestione provvede alla  gestione  e  supervisione
operativa degli impianti di P.E.  e  degli  uffici  postali  ed  alla
gestione amministrativa del servizio di P.E., ed in particolare: 
    1) alla raccolta in forma elettronica delle C.E.  dagli  impianti
di P.E., dagli uffici corrispondenza elettronica e direttamente dagli
utenti, mediante mezzi di telecomunicazioni; 
    2) alla autenticazione degli utenti; 
    3) alla gestione delle transazioni tra utenti e servizio; 
    4)  allo   smistamento   ed   all'inoltro   mediante   mezzi   di
telecomunicazione delle C.E. da stampare agli I P.E. ed  agli  U.C.E.
di competenza in  base  all'indirizzo  postale  del  destinatario  ed
all'opzione di recapito richiesto; 
    5) alla  gestione  delle  "caselle  postali  elettroniche"  degli
utenti; 
    6) alla registrazione degli utenti ed alla gestione dei  dati  di
utente; 
    7) alla fatturazione delle transazioni tra utenti e servizio; 
    8) alla gestione del sistema di archiviazione ed elaborazione  di
dati grafici; 
    9) al controllo dello stato degli I P.E. e degli U.C.E.; 
    10) alla elaborazione di statistiche relative al traffico di C.E.