Art. 2. Modalita' di esercizio 1. Il servizio pubblico di posta elettronica viene espletato attraverso gli impianti di posta elettronica, gli uffici di corrispondenza elettronica ed il centro di gestione con le seguenti modalita': a) gli impianti di posta elettronica (I P.E.) provvedono, per la relativa area di competenza postale, alle seguenti funzioni: 1) raccolta, in forma elettronica, delle corrispondenze elettroniche (C.E.) generate dai mittenti: le C.E. possono pervenire all'I P.E. via telecomunicazione (rete telefonica, linee dati pubbliche, linee dedicate) o, in alternativa, possono pervenire registrate su supporto (ad es. nastro magnetico); 2) trasmissione al centro di gestione delle C.E. raccolte dagli utenti; 3) ricezione, dal centro di gestione, delle C.E. destinate alla propria area di recapito; attuazione di procedure prioritarie per il trattamento di C.E. con recapito celere; 4) elaborazioni necessarie per la stampa delle C.E. quali composizione dei testi, delle parti grafiche e degli indirizzi, compilazione dei formati di stampa e gestione e controllo dei processi di stampa; 5) trasformazione in corrispondenze ordinarie delle C.E. destinate al recapito entro l'area postale locale, loro inserimento nel flusso di lavorazione meccanizzata delle corrispondenze, fino alla distribuzione ai portalettere; b) gli uffici di corrispondenza elettronica provvedono, per la relativa area di competenza postale, alle seguenti funzioni: 1) trasmissione al centro di gestione di poste elettronica delle C.E. originate dall'ufficio postale, ricezione dal centro di gestione di posta elettronica delle C.E. destinate all'ufficio; 2) ricezione delle C.E. trasmesse dagli utenti via telecomunicazioni; 3) accettazione delle C.E. su supporto magnetico consegnate dagli utenti, lettura dei supporti e trasmissione via telecomunicazioni dei messaggi al centro di gestione del sistema di posta elettronica; 4) generazione di C.E. su terminale (tastiera-video) di ufficio postale; 5) funzioni di "casella postale elettronica"; 6) trasformazione in corrispondenze ordinarie delle C.E. destinate ai casellisti e al recapito celere mediante portalettere e fattorini nelle zone di competenza dell'ufficio postale; c) il centro di gestione provvede alla gestione e supervisione operativa degli impianti di P.E. e degli uffici postali ed alla gestione amministrativa del servizio di P.E., ed in particolare: 1) alla raccolta in forma elettronica delle C.E. dagli impianti di P.E., dagli uffici corrispondenza elettronica e direttamente dagli utenti, mediante mezzi di telecomunicazioni; 2) alla autenticazione degli utenti; 3) alla gestione delle transazioni tra utenti e servizio; 4) allo smistamento ed all'inoltro mediante mezzi di telecomunicazione delle C.E. da stampare agli I P.E. ed agli U.C.E. di competenza in base all'indirizzo postale del destinatario ed all'opzione di recapito richiesto; 5) alla gestione delle "caselle postali elettroniche" degli utenti; 6) alla registrazione degli utenti ed alla gestione dei dati di utente; 7) alla fatturazione delle transazioni tra utenti e servizio; 8) alla gestione del sistema di archiviazione ed elaborazione di dati grafici; 9) al controllo dello stato degli I P.E. e degli U.C.E.; 10) alla elaborazione di statistiche relative al traffico di C.E.