(Regolamento del servizio pubblico di posta elettronica-art. 5)
                               Art. 5. 
                         Accesso al servizio 
  1.  L'utente  puo'  accedere  al   servizio   pubblico   di   posta
elettronica: 
    a) "direttamente" dai suoi terminali, tramite  rete  trasmissioni
dati, con procedure e protocolli compatibili con il sistema di  posta
elettronica    dell'Amministrazione    delle    poste     e     delle
telecomunicazioni; 
    b)  da  terminale   pubblico   installato   presso   gli   Uffici
corrispondenza elettronica (UCE); 
    c) tramite gli sportelli degli UCE e degli  IPE  depositandovi  i
messaggi registrati su idoneo supporto magnetico (nastro o  dischetto
magnetico).