Art. 5. Accesso al servizio 1. L'utente puo' accedere al servizio pubblico di posta elettronica: a) "direttamente" dai suoi terminali, tramite rete trasmissioni dati, con procedure e protocolli compatibili con il sistema di posta elettronica dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; b) da terminale pubblico installato presso gli Uffici corrispondenza elettronica (UCE); c) tramite gli sportelli degli UCE e degli IPE depositandovi i messaggi registrati su idoneo supporto magnetico (nastro o dischetto magnetico).