(Regolamento del servizio pubblico di posta elettronica-art. 6)
                               Art. 6. 
                               Recapito 
  1. La corrispondenza puo' venir consegnata al destinatario: 
    a)  a  mezzo   fattorino   o   portalettere;   se   trattasi   di
corrispondenza  urgente  la  consegna  avviene  di  norma  entro   la
mattinata del giorno lavorativo successivo a quello di accettazione; 
    b) tramite casella postale elettronica; la corrispondenza  rimane
ivi memorizzata a disposizione dell'utente.