Art. 6. Recapito 1. La corrispondenza puo' venir consegnata al destinatario: a) a mezzo fattorino o portalettere; se trattasi di corrispondenza urgente la consegna avviene di norma entro la mattinata del giorno lavorativo successivo a quello di accettazione; b) tramite casella postale elettronica; la corrispondenza rimane ivi memorizzata a disposizione dell'utente.