(Regolamento del servizio pubblico di posta elettronica-art. 8)
                               Art. 8. 
                        Modalita' di pagamento 
  1. Il pagamento delle somme dovute all'amministrazione a  qualsiasi
titolo, salvo quanto specificato al comma  2  del  presente  articolo
nonche' all'art. 6  delle  norme  d'utenza  per  l'utilizzazione  del
servizio pubblico di posta elettronica, deve essere effettuato  entro
quindici giorni dal ricevimento della nota di addebito. 
  2. Il pagamento delle somme relative alle spedizioni realizzate nel
modo  di  cui  al  punto  b)  dell'art.  5  deve  essere   effettuato
contestualmente all'uso del terminale pubblico. 
  3. In caso di ritardato pagamento l'utente deve  corrispondere  una
indennita' di mora pari al 5% delle somme versate con ritardo. 
  4. Trascorso il termine massimo di trenta giorni, l'amministrazione
puo' risolvere il rapporto di utenza, fermo restando  il  diritto  ad
esigere quanto ad essa dovuto.