Art. 8. Modalita' di pagamento 1. Il pagamento delle somme dovute all'amministrazione a qualsiasi titolo, salvo quanto specificato al comma 2 del presente articolo nonche' all'art. 6 delle norme d'utenza per l'utilizzazione del servizio pubblico di posta elettronica, deve essere effettuato entro quindici giorni dal ricevimento della nota di addebito. 2. Il pagamento delle somme relative alle spedizioni realizzate nel modo di cui al punto b) dell'art. 5 deve essere effettuato contestualmente all'uso del terminale pubblico. 3. In caso di ritardato pagamento l'utente deve corrispondere una indennita' di mora pari al 5% delle somme versate con ritardo. 4. Trascorso il termine massimo di trenta giorni, l'amministrazione puo' risolvere il rapporto di utenza, fermo restando il diritto ad esigere quanto ad essa dovuto.