Art. 9. Traffico consentito 1. La corrispondenza inoltrata al servizio pubblico di posta elettronica, salve la deroga di cui al comma 2 o specifiche autorizzazioni della direzione centrale servizi postali, deve riguardare esclusivamente affari di competenza dell'utente con divieto di trattare corrispondenza per conto terzi ovvero di mettere a disposizione di terzi il terminale per l'accesso al servizio pubblico di posta elettronica. In deroga al comma 1 e' ammesso che un utente, per propria ragione sociale, inoltri al servizio pubblico di posta elettronica corrispondenza riguardante affari di terzi nel solo caso in cui la corrispondenza sia generata elettronicamente dall'utente stesso, mediante programmi di calcolatore, che utilizzano dati di ingresso forniti da terzi, per la generazione automatica di lotti di corrispondenza e a condizione che tali programmi vengano eseguiti sui mezzi di elaborazione dell'utente stesso.