(Regolamento del servizio pubblico di posta elettronica-art. 9)
                               Art. 9. 
                         Traffico consentito 
  1. La  corrispondenza  inoltrata  al  servizio  pubblico  di  posta
elettronica,  salve  la  deroga  di  cui  al  comma  2  o  specifiche
autorizzazioni  della  direzione  centrale  servizi   postali,   deve
riguardare  esclusivamente  affari  di  competenza  dell'utente   con
divieto di trattare corrispondenza per conto terzi ovvero di  mettere
a disposizione di  terzi  il  terminale  per  l'accesso  al  servizio
pubblico di posta elettronica. 
  In deroga al comma 1 e' ammesso che un utente, per propria  ragione
sociale,  inoltri  al  servizio   pubblico   di   posta   elettronica
corrispondenza riguardante affari di terzi nel solo caso  in  cui  la
corrispondenza  sia  generata  elettronicamente  dall'utente  stesso,
mediante programmi di calcolatore, che utilizzano  dati  di  ingresso
forniti  da  terzi,  per  la  generazione  automatica  di  lotti   di
corrispondenza e a condizione che tali programmi vengano eseguiti sui
mezzi di elaborazione dell'utente stesso.