Art. 10. 1. Per ogni registrazione su supporto magnetico depositata a mano agli sportelli di posta elettronica deve essere compilato dal mittente, in modo chiaro e di facile lettura in tutti i suoi componenti, un apposito bollettino di deposito realizzato con speciale carta a ricalco, composto di due fogli: a) uno, denominato "ricevuta", che viene riconsegnata al mittente, sulla quale l'impiegato accettante appone il numero di accettazione, la data e l'ora; b) l'altro, recante la scritta "atti dell'ufficio accettante", con il numero di accettazione, la data e l'ora che e' conservato agli atti dell'ufficio accettante. 2. Per il pagamento delle somme dovute all'amministrazione a qualsiasi titolo si fa riferimento al regolamento.