(Norme per l'utilizzazione del servizio pubblico di posta elettronica-art. 10)
                               Art. 10. 
  1. Per ogni registrazione su supporto magnetico depositata  a  mano
agli  sportelli  di  posta  elettronica  deve  essere  compilato  dal
mittente, in modo  chiaro  e  di  facile  lettura  in  tutti  i  suoi
componenti,  un  apposito  bollettino  di  deposito  realizzato   con
speciale carta a ricalco, composto di due fogli: 
    a)  uno,  denominato  "ricevuta",  che  viene   riconsegnata   al
mittente, sulla quale l'impiegato  accettante  appone  il  numero  di
accettazione, la data e l'ora; 
    b) l'altro, recante la scritta  "atti  dell'ufficio  accettante",
con il numero di accettazione, la data e l'ora che e' conservato agli
atti dell'ufficio accettante. 
  2. Per  il  pagamento  delle  somme  dovute  all'amministrazione  a
qualsiasi titolo si fa riferimento al regolamento.