Art. 16. 1. L'utente e' obbligato a sottostare a tutte le modifiche del regolamento o delle tariffe disposte dall'amministrazione. 2. In caso di aumento delle tariffe e' pero' in facolta' dell'utente, che non intenda accettare tale aumento, di darne comunicazione all'amministrazione stessa al piu' tardi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento. In tale circostanza, l'abbonamento e' disdetto di pieno diritto a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello della data di partecipazione da parte dell'utente e l'amministrazione provvede al rimborso dei canoni eventualmente gia' corrisposti per il periodo di mancata utilizzazione del servizio.