(Norme per l'utilizzazione del servizio pubblico di posta elettronica-art. 16)
                               Art. 16. 
  1. L'utente e' obbligato a sottostare  a  tutte  le  modifiche  del
regolamento o delle tariffe disposte dall'amministrazione. 
  2.  In  caso  di  aumento  delle  tariffe  e'  pero'  in   facolta'
dell'utente,  che  non  intenda  accettare  tale  aumento,  di  darne
comunicazione all'amministrazione stessa al piu' tardi  entro  trenta
giorni dall'entrata in vigore del provvedimento. In tale circostanza,
l'abbonamento e' disdetto di pieno diritto a partire dal quindicesimo
giorno successivo a quello della  data  di  partecipazione  da  parte
dell'utente e  l'amministrazione  provvede  al  rimborso  dei  canoni
eventualmente  gia'   corrisposti   per   il   periodo   di   mancata
utilizzazione del servizio.