(Norme per l'utilizzazione del servizio pubblico di posta elettronica-art. 7)
                               Art. 7. 
  1. Chi ha presentato domanda di ammissione al servizio pubblico  di
posta elettronica deve corrispondere i canoni  previsti  dall'art.  6
entro quindici giorni dalla data di ammissione al  servizio.  Ove  il
richiedente non provveda entro il suddetto  termine,  la  domanda  si
intende annullata.