(Accordo collettivo nazionale disciplina rapporti con i chimici ambulatoriali-art. 10)
                               Art. 10. 
                Cessazione e sospensione dell'incarico 
  1. Salvo quanto disposto dall'art. 9, l'incarico puo'  cessare  per
rinuncia del professionista da comunicare  a  mezzo  di  raccomandata
A.R. 
  2. La cessazione ha effetto  dal  primo  giorno  del  secondo  mese
successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione. 
  3. Su specifica richiesta  dal  professionista  l'U.S.L.,  valutate
insindacabilmente  le  esigenze  di  servizio,  puo'  autorizzare  la
cessazione  del  rapporto  con  decorrenza  anticipata  a  tutti  gli
effetti. 
  4. L'incarico e' revocato con effetto immediato nei seguenti casi: 
    a) cancellazione o radiazione dall'albo professionale; 
    b) sopravvenuta, accertata e notificata incompatibilita' ai sensi
dell'art. 4; 
    c) condanna  passata  in  giudicato  per  qualsiasi  delitto  non
colposo punito con la reclusione; 
    d) aver compiuto il 65° anno di eta'; 
e) incapacita'  psico-fisica  sopravvenuta,  accertata  da   apposita
  commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da
  un medico designato dalla U.S.L. e presieduta dal titolare - o  suo
  delegato - della cattedra di  medicina  legale  della  facolta'  di
  medicina  della  citta  capoluogo  della  regione  o   di   regione
  limitrofa. 5. L'incarico  ambulatoriale  e'  sospeso  nel  caso  di
  emissione di 
mandato o di ordine di cattura. 
6. Nel caso previsto dal  comma  5  la  ripresa  del  servizio  resta
  comunque subordinata al parere della commissione  di  cui  all'art.
  11. 7. L'incarico e' sospeso in caso di sospensione dall'albo 
professionale.