(Accordo collettivo nazionale disciplina rapporti con i chimici ambulatoriali-art. 11)
                               Art. 11. 
                 Commissione regionale di disciplina 
  1. E' istituita, con provvedimento dell'amministrazione  regionale,
una commissione di disciplina composta da: 
    a) l'assessore  regionale  alla  sanita',  o  suo  delegato,  con
funzioni di presidente; 
    b)  un  membro  in  rappresentanza  delle  UU.SS.LL.,   designato
dall'A.N.C.I. regionale; 
    c) un membro in rappresentanza della U.S.L. che ha  proceduto  al
deferimento; 
    d) tre chimici designati dall'ordine o  dagli  ordini  competenti
per territorio, su indicazione unitaria dei sindacati  firmatari  del
presente accordo. 
  2.  Nel  caso  di  mancata  indicazione  unitaria  da  parte  delle
organizzazioni sindacali entro il  termine  di  trenta  giorni  dalla
pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica  che  rende
esecutivo il presente accordo, alla designazione dei  membri  di  cui
alla lettera d) del comma 1 provvede in via autonoma, l'ordine o  gli
ordini competenti per territorio. 
  3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato
dall'assessore regionale alla sanita'. 
  4. La commissione  ha  sede  presso  l'assessorato  regionale  alla
sanita'. 
  5. La commissione disciplinare e' competente ad  esaminare  i  casi
dei professionisti deferiti  per  infrazione  degli  obblighi  o  dei
doveri  di  comportamento   professionali   derivanti   dall'accordo,
iniziando la procedura entro trenta  giorni  dal  deferimento,  e  ad
adottare le conseguenti decisioni. 
  6. Al professionista deferito  sono  contestati  per  iscritto  gli
addebiti ed e' garantita  la  possibilita'  di  produrre  le  proprie
controdeduzioni entro venti giorni dalla data della  contestazione  e
di essere sentito di persona, ove lo richieda. 
  7.  La  commissione  e'  validamente  riunita  se  e'  presente  la
maggioranza dei suo  componenti;  le  deliberazioni  sono  valide  se
adottate dalla maggioranza dei presenti. 
  8. In caso di parita' dei voti prevale il voto del presidente. 
  9. La commissione propone all'U.S.L. con atto  motivato  l'adozione
di uno dei provvedimenti che seguono: 
   richiamo: trasgressione  ed  inosservanza  degli  obblighi  e  dei
compiti previsti dall'art. 7 dell'accordo; 
   diffida: violazione  dei  doveri  di  comportamento  professionale
derivanti dall'accordo; 
   sospensione del rapporto per durata non superiore ai due anni: 
    recidiva per inadempienze gia' oggetto di richiamo e di diffida; 
    gravi  infrazioni  finalizzate   all'acquisizione   di   vantaggi
personali; 
    mancata   effettuazione   della    prestazione    richiesta    ed
oggettivamente eseguibile nell'ambito della struttura pubblica; 
    omissione  di  segnalazione   del   sussistere   di   circostanze
comportanti incompatibilita', ai sensi dell'art. 4 dell'accordo; 
    instaurazione   di   procedimento    penale    per    infrazioni,
configurantisi come reati, per le quali  la  U.S.L.  abbia  accertato
gravissime responsabilita'; 
   revoca dell'incarico: recidiva specifica di infrazioni  che  hanno
gia' portato alla sospensione del rapporto. 
  10. La deliberazione e' comunicata, a cura  del  presidente  e  per
mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento,  alla  U.S.L
che ha proceduto al deferimento, per l'adozione del provvedimento, da
notificare all'interessato e da comunicare  all'ordine  professionale
nonche'  alle  altre  UU.SS.LL.  della  regione   cointeressate   per
l'adozione dei provvedimenti conseguenti  qualora  il  professionista
sia titolare di altro incarico presso le stesse. 
  11. La commissione di disciplina rimane in carica fino alla  nomina
della nuova commissione in seguito al rinnovo dell'accordo.