(Accordo collettivo nazionale disciplina rapporti con i chimici ambulatoriali-art. 12)
                               Art. 12. 
               Aggiornamento professionale obbligatorio 
  1.  La  regione  annualmente,  d'intesa   con   un   rappresentante
dell'ordine o degli ordini dei chimici competenti  per  territorio  e
con i sindacati firmatari, emana norme generali sui  temi  prioritari
per la formazione permanente obbligatoria dei professionisti. 
  2. Stabilite, a livello regionale, le linee di coordinamento  e  di
indirizzo, la programmazione complessiva dei corsi, dei metodi, della
strutturazione temporale degli stessi e quella  economico-gestionale,
le UU.SS.LL. provvedono all'attuazione dei corsi medesimi. 
  3. Gli oneri per tali corsi sono a carico  del  Servizio  sanitario
nazionale. 
  4. In caso di svolgimento coincidente con i turni  di  servizio,  i
partecipanti hanno diritto ad un corrispondente  permesso  retribuito
con onere a carico delle UU.SS.LL.