Art. 12. Aggiornamento professionale obbligatorio 1. La regione annualmente, d'intesa con un rappresentante dell'ordine o degli ordini dei chimici competenti per territorio e con i sindacati firmatari, emana norme generali sui temi prioritari per la formazione permanente obbligatoria dei professionisti. 2. Stabilite, a livello regionale, le linee di coordinamento e di indirizzo, la programmazione complessiva dei corsi, dei metodi, della strutturazione temporale degli stessi e quella economico-gestionale, le UU.SS.LL. provvedono all'attuazione dei corsi medesimi. 3. Gli oneri per tali corsi sono a carico del Servizio sanitario nazionale. 4. In caso di svolgimento coincidente con i turni di servizio, i partecipanti hanno diritto ad un corrispondente permesso retribuito con onere a carico delle UU.SS.LL.