(Accordo collettivo nazionale disciplina rapporti con i chimici ambulatoriali-art. 13)
                               Art. 13. 
           Assenze giustificate con conservazione del posto 
                       senza diritto a compenso 
  1. Il professionista conserva l'incarico, senza diritto a compenso,
per assenze dovute a: 
    a) malattia od infortunio, per una durata  massima  di  sei  mesi
nell'arco di un anno; 
    b) gravidanza e puerperio, per tutto  il  periodo  di  astensione
obbligatorio ai sensi delle leggi vigenti; 
    c) servizio militare, o  sostitutivo  nel  servizio  civile,  per
tutta la durata del periodo di ferma o di richiamo; 
    d) gravi e documentati motivi di natura  familiare,  fino  ad  un
massimo di sette giorni; 
    e) partecipazione ad esami o concorsi,  fino  ad  un  massimo  di
dieci giorni; 
    f) matrimonio, fino ad un massimo di quindici giorni; 
    g) documentati motivi di lavoro. A  tale  titolo  possono  essere
consentiti  periodi  di  sospensione  dall'incarico  per  una  durata
massima complessiva di otto mesi nell'arco di diciotto mesi. 
  2. Per motivi di studio il chimico incaricato puo' farsi sostituire
da un collega da lui designato, previa tempestiva comunicazione  alla
U.S.L. competente, per la durata massima  di  un  mese,  frazionabile
anche in due periodi, nel corso dell'anno solare.