(Accordo collettivo nazionale disciplina rapporti con i chimici ambulatoriali-art. 14)
                               Art. 14. 
       Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi 
  1. L'U.S.L. provvede  ad  assicurare  i  professionisti  incaricati
comunque operanti negli ambulatori in diretta gestione contro i danni
da responsabilita' professionale verso i terzi e contro gli infortuni
subiti a causa ed in occasione dell'attivita' professionale espletata
ai sensi del presente accordo, ivi  compresi  i  danni  eventualmente
subiti in occasione del raggiungimento della  sede  dell'ambulatorio,
sempreche' agli stessi competa il rimborso delle spese di accesso  ai
sensi dell'art. 18. 
  2.  Le  relative  polizze  saranno  portate  a   conoscenza   delle
organizzazioni  sindacali  di  categoria  firmatarie   del   presente
accordo. 
  3. I chimici, professionalmente esposti a radiazioni  ionizzanti  a
causa delle attivita' espletate ai sensi del presente  accordo,  sono
assicurati ai sensi di legge,  contro  i  rischi  derivanti  da  tali
radiazioni.  E'  altresi'   assicurato   ai   sensi   di   legge   il
professionista che fa uso di macchine o apparecchi elettrici.