Art. 15. Prolungamento dell'orario di servizio 1. Qualora per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 1, il professionista si trovi nella necessita' di superare occasionalmente l'orario giornaliero assegnatogli, dovra' richiedere specifica autorizzazione alla U.S.L., la quale provvedera' altresi' ad indicare le modalita' organizzative dell'espletamento del servizio. 2. Al professionista interessato sara' corrisposto il compenso orario di cui all'art. 16.