(Accordo collettivo nazionale disciplina rapporti con i chimici ambulatoriali-art. 15)
                               Art. 15. 
                Prolungamento dell'orario di servizio 
  1. Qualora per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 1, il
professionista si trovi nella necessita' di superare  occasionalmente
l'orario  giornaliero  assegnatogli,  dovra'   richiedere   specifica
autorizzazione alla U.S.L., la quale provvedera' altresi' ad indicare
le modalita' organizzative dell'espletamento del servizio. 
  2. Al professionista  interessato  sara'  corrisposto  il  compenso
orario di cui all'art. 16.