Art. 16. Trattamento economico 1. Ai professionisti incaricati ai sensi del presente accordo spetta, per ogni ora di attivita' effettivamente svolta, il compenso di L. 16.000, come onorario professionale di base. 2. Il compenso anzidetto, al compimento di ogni quadriennio di anzianita' di laurea e' incrementato di L. 480. L'attribuzione dell'incremento in questione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del quadriennio di anzianita' di laurea. 3. Al chimico incaricato, il quale svolga esclusivamente l'attivita' di cui all'art. 1 del presente accordo e non abbia altro tipo di rapporto di dipendenza o convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, spetta una indennita' oraria di piena disponibilita' nella misura di L. 2.500. 4. L'indennita' di piena disponibilita' e' incrementata di L. 250 per ogni quadriennio di anzianita' di laurea. L'attribuzione dell'incremento in questione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del quadriennio di anzianita' di laurea. 5. Ai chimici incaricati sono attribuite quote mensili di caro-vita determinate in linea con i criteri di cui alla legge del 26 febbraio 1986, n. 38, e all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, con le seguenti specificazioni: a) l'adeguamento delle quote di caro-vita avviene con cadenza semestrale, con riferimento alla variazione dell'indice sindacale registrato nel semestre precedente; b) tenuto conto che si tratta del primo accordo nazionale sottoscritto con la categoria dei chimici in data 3 febbraio 1988 il primo semestre di attuazione decorre dal mese di novembre 1987 e termina il mese di aprile 1988; pertanto la prima attribuzione decorre dal 1° maggio 1988; c) il compenso tabellare che, sommato alle quote di caro-vita spettanti nel semestre precedente, costituisce la base di calcolo per l'applicazione dei criteri di cui alla legge n. 38/1986 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986, e' rappresentato dall'onorario professionale orario iniziale nella misura stabilita dal comma 1 moltiplicato per il numero delle ore d'incarico del singolo professionista in ciascun mese, con il tetto massimo di 156 ore mensili. In sede di prima attribuzione delle quote, la base di calcolo e' ovviamente costituita dai soli compensi tabellari iniziali. 6. Le quote di cui al comma 5 non spettano a coloro che comunque e a qualsiasi titolo usufruiscano di meccanismi automatici di adeguamento dei compensi al costo della vita, salvo quanto previsto al comma 7. 7. Le quote di caro-vita spettano ai pensionati che, in quanto tali, non fruiscono dell'indennita' integrativa speciale. 8. Nell'ipotesi che il professionista svolga contemporaneamente la propria attivita' ai sensi del presente accordo per conto di piu' UU.SS.LL., l'onere delle quote di caro-vita viene ripartito, nel rispetto dei limiti di cui alla lettera c) del comma 5, proporzionalmente tra le UU.SS.LL. interessate in ragione del numero delle ore di incarico che il professionista effettua per ciascuna di esse, secondo le indicazioni all'uopo fornite dall'assessorato regionale alla sanita'. 9. I compensi di cui al presente articolo sono corrisposti entro la fine del mese di competenza. 10. Ai soli fini della correntezza del pagamento dei compensi ai chimici si applicano le disposizioni previste per il personale dipendente dalle UU.SS.LL. 11. E' vietata la stipula di accordi di carattere locale che prevedano erogazioni economiche aggiuntive o integrazioni normative al presente accordo. 12. Sui compensi di cui ai commi 1 e 2 le UU.SS.LL. trattengono mensilmente una somma pari all'11,90% (undici e novanta per cento) che versano con cadenza trimestrale al Consiglio nazionale dei chimici. 13. Il Consiglio nazionale dei chimici, a sua volta, provvedera' a trasferire le somme anzidette alla societa' di assicurazione con la quale i sindacati firmatari del presente accordo avranno provveduto a stipulare apposita polizza di assicurazione sulla vita in favore, nominativamente, di tutti i chimici incaricati. 14. Il chimico che non intende essere assoggettato alla trattenuta di cui al comma 12 puo' in ogni momento farne formale richiesta alla U.S.L. competente dandone contestuale comunicazione alla compagnia assicuratrice. 15. La trattenuta in questione sara' effettuata a decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione della polizza di assicurazione.
Note all'art. 16: - La legge n. 38/1986 reca: "Disposizioni in materia di indennita' di contingenza". - Il testo dell'art. 16 del D P.R. n. 13/1986 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87) e' il seguente: "Art. 16 (Modifica del meccanismo dell'indennita' integrativa speciale). - 1. L'attuale sistema di adeguamento retributivo al costo della vita e' modificato come segue: a) cadenza semestrale di rivalutazione retributiva: per tale rivalutazione si fa riferimento al tasso percentuale di incremento risultante dal rapporto fra il valore medio dell'indice sindacale di un semestre rispetto a quello del semestre precedente. Tale tasso percentuale di incremento e' arrotondato sulla seconda cifra decimale; b) rivalutazione del cento per cento di una somma mensile uguale per tutti di L. 580.000 e di una percentuale pari al 25 per cento della quota di retribuzione mensile eccedente tale parte. I benefici derivanti dalla rivalutazione semestrale delle 580.000 lire indicizzate al 100 per cento costituiscono base per le correlative rivalutazioni dei semestri successivi. La retribuzione eccedente, sulla quale si calcola il 25 per cento, viene determinata come segue: lo stipendio mensile della qualifica di appartenenza, ottenuto dividendo per dodici quello anno lordo base in atto il mese precedente a quello dell'adeguamento, piu' l'indennita' integrativa speciale maturata fino a quel momento, meno la quota di retribuzione indicizzata al 100 per cento, come sopra rivalutata; c) il primo semestre di attuazione decorre dal mese di novembre 1985 e termina il mese di aprile 1986; pertanto il primo adeguamento decorre dal 1 maggio 1986; d) per la prima applicazione del nuovo meccanismo il tasso percentuale semestrale medio e' determinato prendendo come base di riferimento dell'indice sindacale il valore di 134.00. 2. Nel caso di variazioni delle imposte indirette, ai fini di un accorpamento delle aliquote e di una loro razionalizzazione, saranno concordate tra le delegazioni di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, modalita' e limiti di incidenza di tali variazioni sui prezzi dei beni che compongono il bilancio familiare, assunto a base di calcolo per la determinazione dell'indennita' di contingenza. 3. L'efficacia del sistema di adeguamento retributivo al costo della vita di cui al presente articolo sara' assicurata per un periodo non inferiore a quattro anni".