(Accordo collettivo nazionale disciplina rapporti con i chimici ambulatoriali-art. 16)
                               Art. 16. 
                        Trattamento economico 
  1. Ai professionisti  incaricati  ai  sensi  del  presente  accordo
spetta, per ogni ora di attivita' effettivamente svolta, il  compenso
di L. 16.000, come onorario professionale di base. 
  2. Il compenso anzidetto, al  compimento  di  ogni  quadriennio  di
anzianita' di  laurea  e'  incrementato  di  L.  480.  L'attribuzione
dell'incremento in  questione  decorre  dal  primo  giorno  del  mese
successivo a quello del compimento del quadriennio di  anzianita'  di
laurea. 
  3.  Al  chimico  incaricato,   il   quale   svolga   esclusivamente
l'attivita' di cui all'art. 1 del presente accordo e non abbia altro 
tipo di rapporto di dipendenza o convenzionale con 
il Servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni  pubbliche  o
private, spetta una indennita' oraria di piena  disponibilita'  nella
misura di L. 2.500. 
  4. L'indennita' di piena disponibilita' e' incrementata di  L.  250
per  ogni  quadriennio  di  anzianita'  di   laurea.   L'attribuzione
dell'incremento in  questione  decorre  dal  primo  giorno  del  mese
successivo a quello del compimento del quadriennio di  anzianita'  di
laurea. 
  5. Ai chimici incaricati sono attribuite quote mensili di caro-vita
determinate in linea con i criteri di cui alla legge del 26  febbraio
1986,  n.  38,  e  all'art.  16  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, con le seguenti specificazioni: 
    a) l'adeguamento delle quote di  caro-vita  avviene  con  cadenza
semestrale, con riferimento  alla  variazione  dell'indice  sindacale
registrato nel semestre precedente; 
    b) tenuto  conto  che  si  tratta  del  primo  accordo  nazionale
sottoscritto con la categoria dei chimici in data 3 febbraio 1988  il
primo semestre di attuazione decorre dal  mese  di  novembre  1987  e
termina il mese  di  aprile  1988;  pertanto  la  prima  attribuzione
decorre dal 1° maggio 1988; 
    c) il compenso tabellare che, sommato  alle  quote  di  caro-vita
spettanti nel semestre precedente, costituisce la base di calcolo per
l'applicazione dei criteri di cui alla legge n. 38/1986 e al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  13/1986,   e'   rappresentato
dall'onorario professionale orario iniziale  nella  misura  stabilita
dal comma 1 moltiplicato per  il  numero  delle  ore  d'incarico  del
singolo professionista in ciascun mese, con il tetto massimo  di  156
ore mensili. In sede di prima attribuzione delle quote,  la  base  di
calcolo  e'  ovviamente  costituita  dai  soli   compensi   tabellari
iniziali. 
  6. Le quote di cui al comma 5 non spettano a coloro che comunque  e
a  qualsiasi  titolo  usufruiscano  di   meccanismi   automatici   di
adeguamento dei compensi al costo della vita, salvo  quanto  previsto
al comma 7. 
  7. Le quote di caro-vita spettano  ai  pensionati  che,  in  quanto
tali, non fruiscono dell'indennita' integrativa speciale. 
  8. Nell'ipotesi che il professionista svolga contemporaneamente  la
propria attivita' ai sensi del presente accordo  per  conto  di  piu'
UU.SS.LL., l'onere delle quote  di  caro-vita  viene  ripartito,  nel
rispetto  dei  limiti  di  cui  alla  lettera   c)   del   comma   5,
proporzionalmente tra le UU.SS.LL. interessate in ragione del  numero
delle ore di incarico che il professionista effettua per ciascuna  di
esse,  secondo  le  indicazioni  all'uopo  fornite   dall'assessorato
regionale alla sanita'. 
  9. I compensi di cui al presente articolo sono corrisposti entro la
fine del mese di competenza. 
  10. Ai soli fini della correntezza del pagamento  dei  compensi  ai
chimici si  applicano  le  disposizioni  previste  per  il  personale
dipendente dalle UU.SS.LL. 
  11. E' vietata la  stipula  di  accordi  di  carattere  locale  che
prevedano erogazioni economiche aggiuntive o  integrazioni  normative
al presente accordo. 
  12. Sui compensi di cui ai commi 1 e  2  le  UU.SS.LL.  trattengono
mensilmente una somma pari all'11,90% (undici e  novanta  per  cento)
che versano  con  cadenza  trimestrale  al  Consiglio  nazionale  dei
chimici. 
  13. Il Consiglio nazionale dei chimici, a sua volta, provvedera'  a
trasferire le somme anzidette alla societa' di assicurazione  con  la
quale i sindacati firmatari del presente accordo avranno provveduto a
stipulare apposita polizza di assicurazione  sulla  vita  in  favore,
nominativamente, di tutti i chimici incaricati. 
  14. Il chimico che non intende essere assoggettato alla  trattenuta
di cui al comma 12 puo' in ogni momento farne formale richiesta  alla
U.S.L. competente dandone contestuale  comunicazione  alla  compagnia
assicuratrice. 
  15. La trattenuta in questione sara'  effettuata  a  decorrere  dal
mese  successivo  a  quello  di  sottoscrizione  della   polizza   di
assicurazione. 
 
          Note all'art. 16:
             -  La legge n. 38/1986 reca: "Disposizioni in materia di
          indennita' di contingenza".
             -  Il  testo  dell'art.  16 del D P.R. n. 13/1986 (Norme
          risultanti   dalla   disciplina    prevista    dall'accordo
          intercompartimentale  di cui all'art. 12 della legge-quadro
          sul pubblico impiego 29 marzo 1983,  n.   93,  relativo  al
          triennio 1985-87) e' il seguente:
             "Art.   16   (Modifica  del  meccanismo  dell'indennita'
          integrativa  speciale).   -   1.   L'attuale   sistema   di
          adeguamento  retributivo  al costo della vita e' modificato
          come segue:
               a)  cadenza  semestrale  di rivalutazione retributiva:
          per  tale  rivalutazione  si  fa   riferimento   al   tasso
          percentuale  di  incremento  risultante dal rapporto fra il
          valore medio dell'indice sindacale di un semestre  rispetto
          a quello del semestre precedente. Tale tasso percentuale di
          incremento e' arrotondato sulla seconda cifra decimale;
               b)  rivalutazione  del  cento  per  cento di una somma
          mensile uguale per tutti di L. 580.000 e di una percentuale
          pari  al  25  per cento della quota di retribuzione mensile
          eccedente tale parte.
             I  benefici  derivanti  dalla  rivalutazione  semestrale
          delle  580.000  lire   indicizzate   al   100   per   cento
          costituiscono  base  per  le  correlative rivalutazioni dei
          semestri successivi.
             La  retribuzione eccedente, sulla quale si calcola il 25
          per cento,  viene  determinata  come  segue:  lo  stipendio
          mensile della qualifica di appartenenza, ottenuto dividendo
          per  dodici  quello  anno  lordo  base  in  atto  il   mese
          precedente  a  quello  dell'adeguamento,  piu' l'indennita'
          integrativa speciale maturata fino a quel momento, meno  la
          quota  di  retribuzione  indicizzata al 100 per cento, come
          sopra rivalutata;
               c) il primo semestre di attuazione decorre dal mese di
          novembre 1985 e termina il mese di aprile 1986; pertanto il
          primo adeguamento decorre dal 1› maggio 1986;
               d)  per  la prima applicazione del nuovo meccanismo il
          tasso percentuale semestrale medio e' determinato prendendo
          come base di riferimento dell'indice sindacale il valore di
          134.00.
             2.  Nel  caso  di variazioni delle imposte indirette, ai
          fini di un  accorpamento  delle  aliquote  e  di  una  loro
          razionalizzazione, saranno concordate tra le delegazioni di
          cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, modalita'
          e  limiti  di  incidenza  di tali variazioni sui prezzi dei
          beni che compongono il bilancio familiare, assunto  a  base
          di   calcolo   per  la  determinazione  dell'indennita'  di
          contingenza.
             3. L'efficacia del sistema di adeguamento retributivo al
          costo  della  vita  di  cui  al  presente  articolo   sara'
          assicurata per un periodo non inferiore a quattro anni".